(Allegato I)
                             ALLEGATO I 
                             DEFINIZIONI 
a) Mangimi: 
   I prodotti di origine vegetale  o  animale  allo  stato  naturale,
   freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione
   industriale,  come  pure  le  sostanze  organiche  o  inorganiche,
   semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati  all'
   alimentazione degli animali per via orale. 
b) Razione giornaliera: 
   La quantita' totale  di  alimenti,  sulla  base  di  un  tasso  di
   umidita' del 12%, necessaria in media al giorno ad un  animale  di
   una  specie,  di  una  categoria  di  eta'  e  di  un   rendimento
   determinato, per soddisfare a tutti i suoi bisogni. 
c) Materie prime per mangimi: 
   I diversi prodotti di  origine  vegetale  o  animale,  allo  stato
   naturale, freschi o conservati,  nonche'  i  derivati  della  loro
   trasformazione industriale, come  pure  le  sostanze  organiche  o
   inorganiche, comprendenti  o  no  additivi,  destinati  ad  essere
   impiegati  per  l'alimentazione  degli  animali  per  via   orale,
   direttamente  come  tali   o   previa   trasformazione,   per   la
   preparazione  di  mangimi  composti  oppure  come  supporto  delle
   premiscele. 
d) Mangimi composti: 
   Le miscele  di  materie  prime  per  mangimi,  comprendenti  o  no
   additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale,
   sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari. 
e) Mangimi completi: 
   Le miscele  di  materie  prime  per  mangimi,  che,  per  la  loro
   composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera. 
f) Mangimi complementari: 
   Le miscele di materie  prime  per  mangimi  che  contengono  tassi
   elevati di alcune  sostanze  e  che,  per  la  loro  composizione,
   assicurano la razione giornaliera soltanto se  sono  associati  ad
   altri mangimi. 
g) Mangimi minerali: 
   I mangimi complementari costituiti principalmente  da  minerali  e
   contenenti almeno il 40% di ceneri gregge. 
h) Mangimi melassati: 
   I mangimi complementari preparati a base di melasso  e  contenenti
   almeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio. 
i) Mangimi d'allattamento; 
   I mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una
   determinata quantita' di liquido, destinati all'alimentazione  dei
   giovani animali come  complemento  o  in  sostituzione  del  latte
   materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione. 
l) Mangimi medicati: 
   Mangimi contenenti premiscele per alimenti medicamentosi. 
m) Animali: 
   Animali appartenenti a specie  normalmente  allevate  e  tenute  o
   consumate dall'uomo. 
n) Animali familiari: 
   Gli animali che  appartengono  a  specie  normalmente  allevate  e
   tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali  da
   pelliccia. 
o) Data di conservazione minima : 
   La data entro la quale  un  mangime  composto,  in  condizioni  di
   conservazione  appropriate,  mantiene  tutte  le  sue   proprieta'
   specifiche. 
p) Immissione in circolazione ovvero circolazione: 
   La detenzione di materie prime per mangimi a fini di vendita,  ivi
   compresa l'offerta, o altre forme  di  trasferimento  a  terzi,  a
   titolo gratuito o oneroso, nonche' la vendita stessa  e  le  altre
   forme di trasferimento.