(Allegato III)
                            ALLEGATO III 
              DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE 
 
 
A. MATERIE PRIME PER MANGIMI 
 
1) L'espressione "materia prima per mangimi" o "mangime semplice"; 
2) la denominazione di tale materia prima; 
3) per le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nella
   parte "A" capo II dell'Allegato II, le  indicazioni  di  cui  alla
   colonna 4 dell'elenco stesso; 
4) per le materie prime per mangimi non previste nell'elenco  di  cui
   al precedente punto 3), le indicazioni  di  cui  alla  parte  'B',
   colonna  2,  dell'Allegato  II  previste  per  le   categorie   di
   appartenenza; 
5) ove  previste,  le  indicazioni  di  cui  alla  parte  A  capo   1
   dell'allegato, II, 
6) il quantitativo netto espresso in unita' di massa, per i  prodotti
   solidi, e in unita' di massa o di volume, per i prodotti liquidi; 
7) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede  sociale  del
   responsabile delle indicazioni di cui precedenti punti da 1) a 6);
   8)  sugli  imballaggi,  sui  recipienti,  sulle  etichette  o  sui
   documenti  d'accompagnamento  possono  essere  fornite   ulteriori
   informazioni in applicazione del comma 8 dell'art. 3 del  presente
   decreto e con le modalita' previste; 
9) per quantitativi di materie prime per mangimi inferiori o  pari  a
   10 kg e destinati all'utilizzatore finale, le indicazioni  di  cui
   ai  precedenti  punti  da  1)  a   8)   possono   essere   fornite
   all'acquirente mediante adeguato avviso esposto nel punto vendita;
   10) le indicazioni  riportate  ai  precedenti  punti  3)  e  4)  e
   nell'allegato II parte A capo I punto IV lettere b) e c), non sono
   richieste se: 
a) prima di  ciascuna  transazione  l'acquirente  ha  rinunciato  per
   iscritto a tali informazioni; 
b) fatte salve le disposizioni del Decreto  legislativo  14  dicembre
   1992  n.  508  e  successive  modificazioni,   sono   immesse   in
   circolazione materie  prime  per  mangimi  di  origine  animale  o
   vegetale, fresche o conservate,  sottoposte  o  no  a  trattamento
   fisico semplice,  in  quantitativi  inferiori  o  pari  a  10  kg,
   destinate  ad  animali  da  compagnia  e  consegnate  direttamente
   all'utilizzatore finale da parte di  un  venditore  con  sede  nel
   territorio nazionale. 
11) Le indicazioni riportate ai precedenti punti da 1) a 7), non sono
   richieste se, fatte salve le disposizioni del decreto  legislativo
   14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni, si  tratta  di
   prodotti di origine  vegetale  o  animale,  allo  stato  naturale,
   freschi  o  conservati,  sottoposti  o  no  a  trattamento  fisico
   semplice  e  non  trattati  con   additivi,   ad   eccezione   dei
   conservanti,   ceduti   da   un   agricoltore-produttore   ad   un
   allevatore-utilizzatore,   entrambi   residenti   nel   territorio
   nazionale; 
12) Le indicazioni  di  cui  ai  precedenti  punti  da  3)  a  6),  e
   all'allegato II, parte 'A' "capo I" non  sono  richieste  se  sono
   immessi  in  circolazione  sottoprodotti  di  origine  vegetale  o
   animale   ottenuti   con   un   procedimento   di   trasformazione
   agroindustriale, con un tenore d'acqua, superiore al 50%. 
13) In deroga al precedente punto 1), le materie prime per mangimi di
   cui al comma 5 dell'art. 3  del  presente  decreto  devono  essere
   etichettate  come  "materie  prime   per   mangimi   destinate   a
   stabilimenti riconosciuti per la produzione di mangimi composti". 
14) Le materie prime per mangimi costituite da proteine  derivate  da
   tessuti di mammiferi debbono essere etichettate  con  la  seguente
   indicazione : "Questa materia prima per mangimi e'  costituita  da
   proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui  e'  vietata  la
   somministrazione ai ruminanti". 
Questa disposizione non si applica a: 
a) latte e prodotti lattiero-caseari; 
b) gelatina; 
c) proteine  idrolizzate  con  peso  molecolare  inferiore  a  10.000
   dalton: 
01. ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello
   e'  sottoposti  ad  un'ispezione  ante  mortem  effettuata  da  un
   veterinario ufficiale conformemente all'allegato  I,  capitolo  VI
   del decreto legislativo 18/4/1994, n. 286, a seguito  della  quale
   siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini  di  detto
   decreto; 
02. prodotte mediante un processo che implichi  opportuni  interventi
   volti a ridurre al  minimo  il  rischio  di  contaminazione  delle
   pelli, nonche' la preparazione  delle  pelli  mediante  salagione,
   calcinazione e  lavaggio  intensivo  seguiti  da  esposizione  del
   materiale ad un pH >11 per >3 ore ad una temperatura >80 e  da  un
   trattamento termico a 140 C per 30 minuti a >3,6 bar,  o  mediante
   un processo  equivalente  riconosciuto  dalla  Commissione  previa
   consultazione del Comitato scientifico pertinente; 
03. provenienti  da  stabilimenti  che  attuano   un   programma   di
   autocontrollo (HACCP). 
d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate; 
e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici. 
15) Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione
   nazionale devono essere indicati gli estremi della  autorizzazione
   di cui all'articolo 4 della Legge 281 del 1963,  nonche',  se  del
   caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall'articolo
   11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n.  508  e  successive
   modificazioni. 
 
 
B. MANGIMI COMPOSTI 
 
1. La denominazione del mangime secondo le definizioni  dell'allegato
   I:   "mangime   completo",   "mangime   complementare",   "mangime
   minerale",   "mangime    melassato",    "mangime    completo    da
   allattamento", "mangime complementare da allattamento". 
2. La specie  o  la  categoria  animale  alla  quale  il  mangime  e'
   destinato. 
3. Le modalita' di impiego, che indichino l'esatta  destinazione  del
   mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata. 
4. Gli alimenti composti che contengono proteine derivate da  tessuti
   di mammiferi e destinati ad animali diversi  da  quelli  familiari
   debbono essere etichettati con la  seguente  indicazione:  "Questo
   alimento  composto  contiene  proteine  derivate  da  tessuti   di
   mammiferi, di cui e' vietata la  somministrazione  ai  ruminanti".
   Questa disposizione non si  applica  agli  alimenti  composti  che
   contengono le seguenti proteine derivate da tessuti di mammiferi: 
a) latte e prodotti lattiero-caseari; 
b) gelatina; 
c) proteine  idrolizzate  con  peso  molecolare  inferiore  a  10.000
   dalton: 
01) ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello
   e'  sottoposti  ad  un'ispezione  ante  mortem  effettuata  da  un
   veterinario ufficiale conformemente all'allegato  I,  capitolo  VI
   del decreto legislativo 18/4/94 n.  286,  a  seguito  della  quale
   siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini  di  detto
   decreto; 
02) prodotte mediante un processo che implichi  opportuni  interventi
   volti a ridurre al  minimo  il  rischio  di  contaminazione  delle
   pelli, nonche' la preparazione  delle  pelli  mediante  salagione,
   calcinazione e  lavaggio  intensivo  seguiti  da  esposizione  del
   materiale ad un pH >11 per >3 ore ad una temperatura >80 e  da  un
   trattamento termico a 140 C per 30 minuti a >3,6 bar,  o  mediante
   un processo  equivalente  riconosciuto  dalla  Commissione  previa
   consultazione del Comitato scientifico pertinente; 
03) provenienti  da  stabilimenti  che  attuano   un   programma   di
   autocontrollo (HACCP). 
d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate; 
e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici. 
5. Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede  sociale  del
   responsabile delle indicazioni del presente allegato. 
6. Il nome  o  la  ragione  sociale  e  l'indirizzo  o  la  sede  del
   produttore per i prodotti preparati per conto terzi o  su  formula
   del committente, salvo quanto previsto dal comma 12 dell'art.  18,
   della legge n. 281 del 1963. 
7. Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari
   e' richiesta l'elencazione delle materie  prime  per  mangimi  ivi
   compresi i prodotti chimico-industriali,  designati  con  il  loro
   nome specifico,  nell'ordine  decrescente  della  loro  importanza
   ponderale  utilizzando  se  previste  le  denominazioni  riportate
   nell'allegato II parte A), capo II per i prodotti non  contemplati
   nella parte A); capo II, le denominazioni dedotte conformemente ai
   criteri  enumerati  nella   parte   B)   medesimo   allegato   II.
   L'indicazione del nome specifico delle materie prime  per  mangimi
   puo' essere sostituita con quella  delle  sottoelencate  categorie
   alle quali le materie prime per  mangimi  appartengono,  riportate
   nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale. 
    CATEGORIE DI MATERIE PRIME PER MANGIMI CHE POSSONO SOSTITUIRE 
      L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE 
   NELL'ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AGLI ANIMALI 
                               DIVERSI 
                         DA QUELLI FAMILIARI 
    
===================================================================

    
         CATEGORIA DEFINIZIONE 
    
===================================================================

    
7.1. Cereali in Grani I grani interi di qualunque tipo di cereale 
                       (compreso il grano saraceno)idipendentemente 
                       dalla forma di presentazione, da cui non sia 
                       stato asportato altro che il legumento o la 
                       pula. 
    
-------------------------------------------------------------------

    
7.2. Prodotti e I prodotti e i sottoprodotti del 
Sottoprodotti frazionamento dei grani di cereali diversi 
dei cereali dagli oli compresi nella categoria 6.15. 
in grani Tali prodotti e sottoprodotti non debbono 
                       contenere piu' del 25% di cellulosa greggia 
                       sulla sostanza secca. 
    
-------------------------------------------------------------------

    
7.3. Semi oleosi I semi e i frutti oleosi interi, 
                       indipendentemente dalla forma di 
                       presentazione, da cui non sia stato 
                       asportato altro che il legumento o la 
                       buccia. 
    
-------------------------------------------------------------------

    
7.4. Prodotti e I prodotti e i sottoprodotti del 
sottoprodotti di frazionamento dei semi e dei frutti oleosi, 
semi oleosi diversi dagli oli e grassi compresi nella 
                       categoria 6.15.Tali prodotti e sottoprodotti 
                       non debbono contenere piu' del 25% di 
                       cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il 
                       predetto valore del 25% puo' essere superato 
                       se e' presente piu' del 5% di grassi greggi 
                       sulla sostanza secca o piu' del 15% di 
                       proteine gregge sulla sostanza secca. 
    
-------------------------------------------------------------------

    
7.5. Prodotto Semi di leguminose interi e loro prodotti e 
sottoprodotti di sottoprodotti diversi dai semi oleosi di 
semi di leguminose leguminose compresi nelle categorie 6.3 e 
                       6.4. Tali prodotti e sottoprodotti non 
                       debbono contenere piu' del 25% di cellulosa 
                       greggia sulla sostanza secca. 
    
-------------------------------------------------------------------

    
7.6. Prodotti e I prodotti e i sottoprodotti derivati da 
sottoprodotti di tuberi e radici diversi dalla barbabietola 
tuberi e radici da zucchero compresa nella categoria 6.7. 
                       Tali prodotti e sottoprodotti non debbono 
                       contenere piu' del 25% di cellulosa greggia 
                       sulla sostanza secca. 
    
-------------------------------------------------------------------

    
7.7. Prodotti e I prodotti e i sottoprodotti della 
sottoprodotti della barbabietola e della canna da zucchero. Tali 
fabbricazione dello prodotti e sottoprodotti non debbono 
zucchero contenere piu' del 25% di cellulosa greggia 
                       sulla sostanza secca. 
    
-------------------------------------------------------------------

    
7.8. Prodotti e I prodotti e i sottoprodotti della 
sottoprodotti della lavorazione della frutta. Tali prodotti e 
lavorazione della sottoprodotti non debbono contenere piu' del 
frutta. 25% di cellulosa greggia sulla sostanza 
                       secca. Il predetto valore del 25% puo' 
                       essere superato se e' presente piu' del 5% 
                       di grassi greggi sulla sostanza secca o piu' 
                       del 15% di proteine gregge sulla sostanza 
                       secca. 
    
-------------------------------------------------------------------

    
7.9. Foraggi Parte aerea delle piante foraggere raccolte 
     essiccati allo stato verde ed essiccate 
                       artificialmente o naturalmente. Tali 
                       prodotti non devono contenere piu' del 25% 
                       di cellulosa greggia sulla sostanza secca. 
                       Il predetto valore del 25% puo' essere 
                       superato se e presente piu' del 15% di 
                       proteine gregge sulla sostanza secca. 
    
-------------------------------------------------------------------

    
7.10. Prodotti Gli ingredienti dei mangimi contenenti piu' 
      cellulosici del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza 
                       secca, come paglie, tegumenti e pula, 
                       diversi dai prodotti compresi nelle 
                       categorie 6.4, 6.8 e 6.9 
    
-------------------------------------------------------------------

    
7.11. Prodotti I prodotti derivati dalla lavorazione del 
lattiero-caseari latte, diversi dai grassi separati del latte 
                       compresi nella categoria 6.15 
    
-------------------------------------------------------------------

    
7.12. Prodotti di Pesci e altri animali marini a sangue freddo 
      pesce o parti di essi, compresi i prodotti 
                       derivati dalla loro lavorazione diversi 
                       dall'olio di pesce separato e relativi 
                       derivati compresi nella categoria 7.14. Sono 
                       esclusi i prodotti contenenti piu' dei 50% 
                       di ceneri sulla sostanza secca compresi 
                       nella categoria 7.13. 
    
-------------------------------------------------------------------

    
7.13. Minerali Sostanze organiche o inorganiche contenenti 
                       piu' del 50% di ceneri sulla sostanza secca, 
                       diverse dalle sostanze contenenti piu' del 
                       5% sulla sostanza secca di ceneri insolubili 
                       nell'acido cloridrico. 
    
-------------------------------------------------------------------

    
7.14. Oli e grassi Oli e grassi di origine animale o vegetale e 
                       loro derivati 
    
-------------------------------------------------------------------

    
7.15. Prodotti della Scarti ed eccedenze della panetteria e della 
panetteria e della produzione di paste alimentari. 
produzione di paste 
alimentari 
-------------------------------------------------------------------
   8.  Per  i  mangimi  composti  per  cani  e  gatti  e'   richiesta
   l'elencazione delle materie prime  per  mangimi,  ivi  compresi  i
   prodotti  chimico-  industriali,  designati  con  il   loro   nome
   specifico in ordine decrescente di importanza ponderale oppure con
   l'indicazione del loro tenore. L'indicazione delle  materie  prime
   per mangimi puo' essere sostituita con quella delle  sottoelencate
   categorie, alle quali le materie prime  per  mangimi  appartengono
   riportate anch'esse in ordine decrescente di importanza  ponderale
   o con l'indicazione del loro tenore. 
 
 
    CATEGORIE DI MATERIE PRIME PER MANGIMI CHE POSSONO SOSTITUIRE 
      L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE 
  NELL'ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AI CANI E GATTI 
 
    
===================================================================

    
CATEGORIA DEFINIZIONE 
    
===================================================================

    
8.1. Carni e Tutte le parti carnose di animali terrestri 
     derivati a sangue caldo, macellati, fresche o 
                      conservate mediante un opportuno trattamento 
                      e tutti i prodotti e i sottoprodotti 
                      provenienti dalla trasformazione del corpo o 
                      di parti del corpo di animali terrestri a 
                      sangue caldo. 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.2. Latte e Tutti i prodotti lattiero-caseari conservati 
derivati del latte mediante un opportuno trattamento, nonche' i 
                      sottoprodotti della loro lavorazione 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.3. Uova e Tutti i prodotti a base di uova, freschi o 
prodotti a base conservati mediante opportuno trattamento, 
       di uova nonche' i sottoprodotti della loro lavorazione 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.4. Oli e grassi Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.5. Lieviti Tutti i lieviti le cui cellule siano state 
                      uccise ed essiccate. 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.6. Pesci e I pesci o le parti di pesci, freschi o 
     sottoprodotti conservati mediante un opportuno trattamento, 
     dei pesci nonche' sottoprodotti della loro lavorazione. 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.7. Cereali Tutte le specie di cereali indipendentemente 
                      dalla loro presentazione o i prodotti 
                      ottenuti dalla trasformazione del corpo 
                      farinoso dei cereali 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.8. Ortaggi Tutte le specie di ortaggi e di legumi, 
                      freschi o conservati mediante un opportuno 
                      trattamento 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.9. Sottoprodotti Sottoprodotti provenienti dal trattamento dei 
di origine vegetale prodotti vegetali, in particolare dei 
                      cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi 
                      oleosi 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.10. Estratti di Tutti i prodotti di origine vegetale le cui 
proteine vegetali proteine sono state concentrate mediante un 
                      trattamento appropriato, che contengono 
                      almeno il 50% di proteine gregge rispetto 
                      alla sostanza secca, eventualmente 
                      ristrutturate (testurizzate) 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.11. Sostanze Tutte le sostanze inorganiche adatte 
      minerali all'alimentazione animale 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.12. Zuccheri Tutti i tipi i zucchero 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.13. Frutta Tutte le varieta' di frutta, fresche o 
                      conservate mediante un opportuno trattamento 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.14. Noci Tutte le polpe di frutti in guscio 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.15. Semi Tutti i semi interi o grossolanamente 
                      conservati 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.16. Alghe Tutte le specie di alghe, fresche o 
                      conservate mediante un opportuno trattamento 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.17. Molluschi e Tutti i crostacei e i molluschi anche in 
      crostacei conchiglia, freschi o conservati mediante un 
                      opportuno trattamento, nonche' i 
                      sottoprodotti della loro lavorazione 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.18. Insetti Tutte le specie di insetti in tutte le fasi 
                      del loro sviluppo 
    
-------------------------------------------------------------------

    
8.19. Prodotti del Tutti i prodotti del panificio: pane, 
panificio biscotti e paste 
    
-------------------------------------------------------------------

    
 
 
9. Per i mangimi composti e' altresi' richiesta l'indicazione 
   obbligatoria, di componenti analitici e relativi tenori cosi' 
   come specificato nel seguente prospetto: 
 
    
===================================================================

    
      Mangimi Componenti analitici Categoria di animali 
                       e relativi tenori o specie animale 
                 (dichiarazioni obbligatorie) 
    
===================================================================

    
       (1) (2) (3) 
    
-------------------------------------------------------------------

    
Mangimi completi - Proteina greggia 
                   - Grassi greggi Tutti gli animali,salvo 
                   - Fibra grezza gli animali familiari 
                   - Ceneri gregge diversi da cani e dai 
                                            gatti 
                           - Lisina Suini 
                   - Metionina Pollame 
                   - Fosforo (*) Pesci, salvo i pesci 
                                            ornamentali (*) 
    
-------------------------------------------------------------------

    
Mangimi - Calcio 
complementari - Fosforo Tutti gli animali 
- minerali - Sodio 
                   - Magnesio Ruminanti 
    
===================================================================

    
      Mangimi Componenti analitici Categoria di animali 
                       e relativi tenori o specie animale 
                 (dichiarazioni obbligatorie) 
    
===================================================================

    
       (1) (2) (3) 
    
-------------------------------------------------------------------

    
Mangimi - Proteina greggia 
Complementari - Fibra grezza 
melassati - Zuccheri totali Tutti gli animali 
                       (saccarosio) 
                   - Ceneri gregge 
 
                   - Magnesio >=0,5% Ruminanti 
    
-------------------------------------------------------------------

    
Mangimi - Proteina greggia 
complementari - Grassi greggi Tutti gli animali salvo 
- altri - Fibra grezza gli animali familiari 
                   - Ceneri gregge diversi dai cani e dai 
                                            Gatti 
 
                   - Calcio >= 5% Animali diversi dagli 
                   - Fosforo >= 2% animali familiari 
 
                   - Magnesio >= 0,5% Ruminanti 
 
                           - Lisina Suini 
 
                   - Metionina Pollame 
    
-------------------------------------------------------------------

    
(*) Applicabile a partire dal 1 luglio 1999. 
(**) Il termine cellulosa greggia puo' essere utilizzato in 
sostituzione di quello di fibra grezza per mangimi composti preparati
          entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del 
     presente decreto. 
10. Il tenore di umidita' dei mangimi composti deve essere 
    dichiarato nel caso in cui superi: 
    a) il 7% nei mangimi da allattamento e negli altri mangimi 
       composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 
       40%; 
    b) il 5% nei mangimi minerali non contenenti sostanze 
       organiche; 
    c) il 10% nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche; 
    d) il 14% negli altri mangimi composti. 
11. La data di conservazione minima che deve essere espressa  con  le
   seguenti indicazioni: 
a) "da consumarsi entro", seguita dall'indicazione del  giorno,  mese
   ed anno, per  i  mangimi  molto  deperibili  dal  punto  di  vista
   microbiologico; 
b) "da consumarsi preferibilmente entro" seguita dall'indicazione del
   mese e dell'anno, per gli altri mangimi. 
   Qualora  altre  disposizioni  concernenti   i   mangimi   composti
   prescrivano di indicare una data di conservazione minima, si 
   dovra' indicare una sola data: quella di scadenza piu' vicina. 
   12. La data di produzione o il numero di riferimento della 
       partita. La data di produzione viene espressa con la  seguente
       indicazione: 
   13. "Prodotto, (x giorni, mesi o anni) prima della data di 
       conservazione minima indicata". 
   14. La quantita' netta espressa in unita' di massa per i prodotti 
       solidi e in unita'  di  volume  o  di  massa  per  i  prodotti
       liquidi.  L'indicazione  della  quantita'  netta  si   intende
       riferita allo stato della merce al momento della partenza  dal
       magazzino del produttore. 
   15. Per i mangimi composti di produzione nazionale devono essere 
       indicati gli estremi dell'autorizzazione a produrre a scopo di
       vendita o preparare  per  conto  terzi  o,  comunque,  per  la
       distribuzione  per  il  consumo.   Detta   indicazione   sara'
       sostituita, nei casi previsti  dalla  direttiva  95/69/CE  del
       Consiglio del 22 dicembre 1995, dai numeri di riconoscimento o
       di registrazione. 
   16. Per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai 
       gatti  le  denominazioni   "mangime   completo"   o   "mangime
       complementare" possono essere sostituite  dalla  denominazione
       di  "mangime  composto";   in   tale   caso   le   indicazioni
       obbligatorie e facoltative sono quelle previste per i  mangimi
       completi. 
   17. Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre materie 
       prime per mangimi non sono richieste le  indicazioni  relative
       ai punti 2)  e  3),  qualora  dette  materie  prime  risultino
       chiaramente nella denominazione del mangime. 
   18. Per le miscele di semi interi non e' richiesta la 
       dichiarazione dei tenori analitici che  comunque  puo'  essere
       fornita in conformita' con  quanto  specificato  nell'allegato
       IV. 
   19. L'impiego di una delle due forme di dichiarazione delle 
       materie prime  per  mangimi  (per  categorie  o  con  il  nome
       specifico) esclude l'altra salvo il caso in  cui  una  materia
       prima per mangimi non appartenga  ad  alcuna  delle  categorie
       previste: in tal caso la materia prima per  mangimi  designata
       con  il  suo  nome  specifico,  viene  citata  nell'ordine  di
       importanza ponderale rispetto alle categorie. 
   20. La data di conservazione minima, la quantita' netta ed il 
       numero, di riferimento della partita, possono essere  indicati
       fuori dal riquadro di cui al comma 1, dell'art. 3 del presente
       decreto;  in  questo   caso   le   succitate   diciture   sono
       accompagnate  dalla  segnalazione  del  posto  in   cui   tali
       indicazioni sono riportate. 
 
 
   C. LE MATERIE PRIME PER MANGIMI O PER I MANGIMI COMPOSTI 
      CONTENENTI PREMISCELE, PREMISCELE MEDICATE O ADDITIVI: 
   1. Tutte le indicazioni previste alle parti A) e B) del presente 
      allegato secondo che si tratti di materie prime per  mangimi  o
      mangimi composti; 
   2. Per i mangimi composti contenenti premiscele medicate le 
      denominazioni di cui al punto 1. della parte  B)  del  presente
      allegato, debbono essere accompagnate dal  termine  "medicato",
      sono  richieste  inoltre  indicazioni  previste   dal   decreto
      legislativo 3 marzo 1993 n. 90 e dal  decreto  ministeriale  16
      novembre  1993  ed   inoltre   l'indicazione   quantitativa   e
      qualitativa delle sostanze farmacologicamente attive  contenute
      per ogni Kg, le istruzioni per l'uso  con  l'indicazione  delle
      dosi di impiego e di somministrazione, la  data  con  la  quale
      deve intendersi scaduto il periodo di validita' per  l'uso  che
      per i prodotti soggetti  ad  alterazione  con  il  tempo,  deve
      essere  riportata  con  l'espressione  "da  consumarsi   entro"
      seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno. 
   3. Per i mangimi contenenti additivi sono richieste anche le 
      indicazioni  riportate  nel  decreto   del   Presidente   della
      Repubblica 1 marzo 1992, n. 228 e successive modificazioni. 
 
           Note all'allegato III:
            - Per  quanto riguarda l'art.  11 del  D.Lgs. 14 dicembre
          1992,  n.   508, si   veda in nota  all'art. 3. - L'art.  4
          della citata  legge 15 febbraio 1963, n. 281, dispone:
            "Art. 4. - Chiunque intende produrre a scopo di vendita o
          preparare  per  conto    terzi  o,     comunque,   per   la
          distribuzione  per  il consumo, mangimi semplici di origine
          animale deve chiedere l'autorizzazione  al  prefetto  della
          provincia  che  la  concede  a  tempo indeterminato, previo
          accertamento, da   parte di   una  commissione  provinciale
          composta  del  veterinario    provinciale,      del    capo
          dell'ispettorato  provinciale dell'agricoltura   e   di  un
          funzionario    della    camera  di    commercio, industria,
          agricoltura  ed artigianato,  che  le  attrezzature ed    i
          requisiti   igienicosanitari  dello     stabilimento  siano
          rispondenti alla produzione che si intende conseguire.
            L'autorizzazione  di  cui  al  comma  precedente  non  e'
          richiesta  per  la  produzione a scopo di vendita o  per la
          preparazione  per  conto  terzi,   o   comunque,   per   la
          distribuzione  per    il  consumo,  del siero di latte, del
          latticello e del latte scremato allo stato naturale.
            L'autorizzazione e' soggetta al pagamento,  per ogni anno
          solare,  o  una  frazione,  della  tassa  di    concessione
          governativa  nella  misura  di L. 5.000 da corrispondere in
          modo ordinario.
            Il  prefetto  cura  la  trascrizione  delle  licenze   su
          apposito  registro  ed  entro dieci   giorni dalla data del
          rilascio   trasmette  copia  delle  stesse  ai    Ministeri
          dell'industria    e  commercio,    dell'agricoltura e delle
          foreste, e della sanita'". -  Il D.Lgs. 18 aprile 1994,  n.
          286,   reca:   "Attuazione  delle  direttive  91/497/CEE  e
          91/498/CEE concernenti  problemi  sanitari  in  materia  di
          produzione  ed immissione sul mercato di carni fresche".  -
          Gli allegati sono stati  modificati dall'art. 2 del    D.M.
          23  novembre  1995, recante:  "Modificazioni  al D.Lgs.  18
          aprile    1994, n.   286,   in attuazione  della  direttiva
          95/23/CE  che modifica la   direttiva  64/433/CEE  relativa
          alle   condizioni sanitarie per la  produzione e immissione
          sul  mercato di carni fresche".  - Il comma 12    dell'art.
          18  della  citata    legge 15 febbraio 1963,  n. 281, cosi'
          dispone:
            "12.  Per  i    prodotti di cui agli   articoli 4, 5 e  6
          della presente leggepreparati   per   conto   terzi   o  su
          formula   del   committente  e destinati ad essere posti in
          commercio,  e'  consentito   indicare   sugli   imballaggi,
          recipienti  o   confezioni o   sui cartellini,  anziche' il
          nome o  la ragione sociale e   la sede  dello  stabilimento
          della  ditta  produttrice  o  confezionatrice, il nome o la
          ragione sociale e la  sede  del    committente,    noncheil
          numero   e  la  data  dell'autorizzazione rilasciata per lo
          stabilimento  in  cui  i  prodotti    stessi  siano   stati
          preparati.  In    tal  caso  gli estremidell'autorizzazione
          devono sempre essere riportati   sulle  fatture    e  sugli
          altri   documenti commerciali rilasciati  dal produttore  o
          confezionatore al  committente". -   La direttiva  95/69/CE
          e'  pubblicata in   G.U.C.E. L 332 del  30 dicembre 1995. -
          Per  quanto riguarda il D.Lgs.  3 marzo 1993, n.    90,  si
          veda  nelle  note all'art.   1. - Il D.M. 16 novembre  1993
          reca: "Attuazione della  direttivan.   90/167/CEE  con   la
          quale     sono   stabilite  le condizioni di  preparazione,
          immissione  sul  mercato    ed  utilizzazione  dei  mangimi
          medicati  nella  Comunita'" ed e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n. 278  del 26  novembre 1993.   - Per    quanto
          riguarda    il  decreto  del  Presidente della Repubblica 1
          marzo 1992, n. 228, si veda in nota all'art. 1.