ALLEGATO III DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE A. MATERIE PRIME PER MANGIMI 1) L'espressione "materia prima per mangimi" o "mangime semplice"; 2) la denominazione di tale materia prima; 3) per le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nella parte "A" capo II dell'Allegato II, le indicazioni di cui alla colonna 4 dell'elenco stesso; 4) per le materie prime per mangimi non previste nell'elenco di cui al precedente punto 3), le indicazioni di cui alla parte 'B', colonna 2, dell'Allegato II previste per le categorie di appartenenza; 5) ove previste, le indicazioni di cui alla parte A capo 1 dell'allegato, II, 6) il quantitativo netto espresso in unita' di massa, per i prodotti solidi, e in unita' di massa o di volume, per i prodotti liquidi; 7) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui precedenti punti da 1) a 6); 8) sugli imballaggi, sui recipienti, sulle etichette o sui documenti d'accompagnamento possono essere fornite ulteriori informazioni in applicazione del comma 8 dell'art. 3 del presente decreto e con le modalita' previste; 9) per quantitativi di materie prime per mangimi inferiori o pari a 10 kg e destinati all'utilizzatore finale, le indicazioni di cui ai precedenti punti da 1) a 8) possono essere fornite all'acquirente mediante adeguato avviso esposto nel punto vendita; 10) le indicazioni riportate ai precedenti punti 3) e 4) e nell'allegato II parte A capo I punto IV lettere b) e c), non sono richieste se: a) prima di ciascuna transazione l'acquirente ha rinunciato per iscritto a tali informazioni; b) fatte salve le disposizioni del Decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni, sono immesse in circolazione materie prime per mangimi di origine animale o vegetale, fresche o conservate, sottoposte o no a trattamento fisico semplice, in quantitativi inferiori o pari a 10 kg, destinate ad animali da compagnia e consegnate direttamente all'utilizzatore finale da parte di un venditore con sede nel territorio nazionale. 11) Le indicazioni riportate ai precedenti punti da 1) a 7), non sono richieste se, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni, si tratta di prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a trattamento fisico semplice e non trattati con additivi, ad eccezione dei conservanti, ceduti da un agricoltore-produttore ad un allevatore-utilizzatore, entrambi residenti nel territorio nazionale; 12) Le indicazioni di cui ai precedenti punti da 3) a 6), e all'allegato II, parte 'A' "capo I" non sono richieste se sono immessi in circolazione sottoprodotti di origine vegetale o animale ottenuti con un procedimento di trasformazione agroindustriale, con un tenore d'acqua, superiore al 50%. 13) In deroga al precedente punto 1), le materie prime per mangimi di cui al comma 5 dell'art. 3 del presente decreto devono essere etichettate come "materie prime per mangimi destinate a stabilimenti riconosciuti per la produzione di mangimi composti". 14) Le materie prime per mangimi costituite da proteine derivate da tessuti di mammiferi debbono essere etichettate con la seguente indicazione : "Questa materia prima per mangimi e' costituita da proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui e' vietata la somministrazione ai ruminanti". Questa disposizione non si applica a: a) latte e prodotti lattiero-caseari; b) gelatina; c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 dalton: 01. ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e' sottoposti ad un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo VI del decreto legislativo 18/4/1994, n. 286, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto; 02. prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonche' la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale ad un pH >11 per >3 ore ad una temperatura >80 e da un trattamento termico a 140 C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del Comitato scientifico pertinente; 03. provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP). d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate; e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici. 15) Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione di cui all'articolo 4 della Legge 281 del 1963, nonche', se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni. B. MANGIMI COMPOSTI 1. La denominazione del mangime secondo le definizioni dell'allegato I: "mangime completo", "mangime complementare", "mangime minerale", "mangime melassato", "mangime completo da allattamento", "mangime complementare da allattamento". 2. La specie o la categoria animale alla quale il mangime e' destinato. 3. Le modalita' di impiego, che indichino l'esatta destinazione del mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata. 4. Gli alimenti composti che contengono proteine derivate da tessuti di mammiferi e destinati ad animali diversi da quelli familiari debbono essere etichettati con la seguente indicazione: "Questo alimento composto contiene proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui e' vietata la somministrazione ai ruminanti". Questa disposizione non si applica agli alimenti composti che contengono le seguenti proteine derivate da tessuti di mammiferi: a) latte e prodotti lattiero-caseari; b) gelatina; c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 dalton: 01) ottenute da pelli ricavate da animali macellati presso un macello e' sottoposti ad un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo VI del decreto legislativo 18/4/94 n. 286, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto; 02) prodotte mediante un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonche' la preparazione delle pelli mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale ad un pH >11 per >3 ore ad una temperatura >80 e da un trattamento termico a 140 C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del Comitato scientifico pertinente; 03) provenienti da stabilimenti che attuano un programma di autocontrollo (HACCP). d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate; e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici. 5. Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato. 6. Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore per i prodotti preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 18, della legge n. 281 del 1963. 7. Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari e' richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi ivi compresi i prodotti chimico-industriali, designati con il loro nome specifico, nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale utilizzando se previste le denominazioni riportate nell'allegato II parte A), capo II per i prodotti non contemplati nella parte A); capo II, le denominazioni dedotte conformemente ai criteri enumerati nella parte B) medesimo allegato II. L'indicazione del nome specifico delle materie prime per mangimi puo' essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie alle quali le materie prime per mangimi appartengono, riportate nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale. CATEGORIE DI MATERIE PRIME PER MANGIMI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELL'ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AGLI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI FAMILIARI =================================================================== CATEGORIA DEFINIZIONE =================================================================== 7.1. Cereali in Grani I grani interi di qualunque tipo di cereale (compreso il grano saraceno)idipendentemente dalla forma di presentazione, da cui non sia stato asportato altro che il legumento o la pula. ------------------------------------------------------------------- 7.2. Prodotti e I prodotti e i sottoprodotti del Sottoprodotti frazionamento dei grani di cereali diversi dei cereali dagli oli compresi nella categoria 6.15. in grani Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. ------------------------------------------------------------------- 7.3. Semi oleosi I semi e i frutti oleosi interi, indipendentemente dalla forma di presentazione, da cui non sia stato asportato altro che il legumento o la buccia. ------------------------------------------------------------------- 7.4. Prodotti e I prodotti e i sottoprodotti del sottoprodotti di frazionamento dei semi e dei frutti oleosi, semi oleosi diversi dagli oli e grassi compresi nella categoria 6.15.Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% puo' essere superato se e' presente piu' del 5% di grassi greggi sulla sostanza secca o piu' del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca. ------------------------------------------------------------------- 7.5. Prodotto Semi di leguminose interi e loro prodotti e sottoprodotti di sottoprodotti diversi dai semi oleosi di semi di leguminose leguminose compresi nelle categorie 6.3 e 6.4. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. ------------------------------------------------------------------- 7.6. Prodotti e I prodotti e i sottoprodotti derivati da sottoprodotti di tuberi e radici diversi dalla barbabietola tuberi e radici da zucchero compresa nella categoria 6.7. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. ------------------------------------------------------------------- 7.7. Prodotti e I prodotti e i sottoprodotti della sottoprodotti della barbabietola e della canna da zucchero. Tali fabbricazione dello prodotti e sottoprodotti non debbono zucchero contenere piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. ------------------------------------------------------------------- 7.8. Prodotti e I prodotti e i sottoprodotti della sottoprodotti della lavorazione della frutta. Tali prodotti e lavorazione della sottoprodotti non debbono contenere piu' del frutta. 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% puo' essere superato se e' presente piu' del 5% di grassi greggi sulla sostanza secca o piu' del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca. ------------------------------------------------------------------- 7.9. Foraggi Parte aerea delle piante foraggere raccolte essiccati allo stato verde ed essiccate artificialmente o naturalmente. Tali prodotti non devono contenere piu' del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% puo' essere superato se e presente piu' del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca. ------------------------------------------------------------------- 7.10. Prodotti Gli ingredienti dei mangimi contenenti piu' cellulosici del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca, come paglie, tegumenti e pula, diversi dai prodotti compresi nelle categorie 6.4, 6.8 e 6.9 ------------------------------------------------------------------- 7.11. Prodotti I prodotti derivati dalla lavorazione del lattiero-caseari latte, diversi dai grassi separati del latte compresi nella categoria 6.15 ------------------------------------------------------------------- 7.12. Prodotti di Pesci e altri animali marini a sangue freddo pesce o parti di essi, compresi i prodotti derivati dalla loro lavorazione diversi dall'olio di pesce separato e relativi derivati compresi nella categoria 7.14. Sono esclusi i prodotti contenenti piu' dei 50% di ceneri sulla sostanza secca compresi nella categoria 7.13. ------------------------------------------------------------------- 7.13. Minerali Sostanze organiche o inorganiche contenenti piu' del 50% di ceneri sulla sostanza secca, diverse dalle sostanze contenenti piu' del 5% sulla sostanza secca di ceneri insolubili nell'acido cloridrico. ------------------------------------------------------------------- 7.14. Oli e grassi Oli e grassi di origine animale o vegetale e loro derivati ------------------------------------------------------------------- 7.15. Prodotti della Scarti ed eccedenze della panetteria e della panetteria e della produzione di paste alimentari. produzione di paste alimentari ------------------------------------------------------------------- 8. Per i mangimi composti per cani e gatti e' richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi, ivi compresi i prodotti chimico- industriali, designati con il loro nome specifico in ordine decrescente di importanza ponderale oppure con l'indicazione del loro tenore. L'indicazione delle materie prime per mangimi puo' essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie, alle quali le materie prime per mangimi appartengono riportate anch'esse in ordine decrescente di importanza ponderale o con l'indicazione del loro tenore. CATEGORIE DI MATERIE PRIME PER MANGIMI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELL'ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AI CANI E GATTI =================================================================== CATEGORIA DEFINIZIONE =================================================================== 8.1. Carni e Tutte le parti carnose di animali terrestri derivati a sangue caldo, macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo. ------------------------------------------------------------------- 8.2. Latte e Tutti i prodotti lattiero-caseari conservati derivati del latte mediante un opportuno trattamento, nonche' i sottoprodotti della loro lavorazione ------------------------------------------------------------------- 8.3. Uova e Tutti i prodotti a base di uova, freschi o prodotti a base conservati mediante opportuno trattamento, di uova nonche' i sottoprodotti della loro lavorazione ------------------------------------------------------------------- 8.4. Oli e grassi Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali ------------------------------------------------------------------- 8.5. Lieviti Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate. ------------------------------------------------------------------- 8.6. Pesci e I pesci o le parti di pesci, freschi o sottoprodotti conservati mediante un opportuno trattamento, dei pesci nonche' sottoprodotti della loro lavorazione. ------------------------------------------------------------------- 8.7. Cereali Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione o i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali ------------------------------------------------------------------- 8.8. Ortaggi Tutte le specie di ortaggi e di legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento ------------------------------------------------------------------- 8.9. Sottoprodotti Sottoprodotti provenienti dal trattamento dei di origine vegetale prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi ------------------------------------------------------------------- 8.10. Estratti di Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine vegetali proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50% di proteine gregge rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturate (testurizzate) ------------------------------------------------------------------- 8.11. Sostanze Tutte le sostanze inorganiche adatte minerali all'alimentazione animale ------------------------------------------------------------------- 8.12. Zuccheri Tutti i tipi i zucchero ------------------------------------------------------------------- 8.13. Frutta Tutte le varieta' di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento ------------------------------------------------------------------- 8.14. Noci Tutte le polpe di frutti in guscio ------------------------------------------------------------------- 8.15. Semi Tutti i semi interi o grossolanamente conservati ------------------------------------------------------------------- 8.16. Alghe Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento ------------------------------------------------------------------- 8.17. Molluschi e Tutti i crostacei e i molluschi anche in crostacei conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonche' i sottoprodotti della loro lavorazione ------------------------------------------------------------------- 8.18. Insetti Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo ------------------------------------------------------------------- 8.19. Prodotti del Tutti i prodotti del panificio: pane, panificio biscotti e paste ------------------------------------------------------------------- 9. Per i mangimi composti e' altresi' richiesta l'indicazione obbligatoria, di componenti analitici e relativi tenori cosi' come specificato nel seguente prospetto: =================================================================== Mangimi Componenti analitici Categoria di animali e relativi tenori o specie animale (dichiarazioni obbligatorie) =================================================================== (1) (2) (3) ------------------------------------------------------------------- Mangimi completi - Proteina greggia - Grassi greggi Tutti gli animali,salvo - Fibra grezza gli animali familiari - Ceneri gregge diversi da cani e dai gatti - Lisina Suini - Metionina Pollame - Fosforo (*) Pesci, salvo i pesci ornamentali (*) ------------------------------------------------------------------- Mangimi - Calcio complementari - Fosforo Tutti gli animali - minerali - Sodio - Magnesio Ruminanti =================================================================== Mangimi Componenti analitici Categoria di animali e relativi tenori o specie animale (dichiarazioni obbligatorie) =================================================================== (1) (2) (3) ------------------------------------------------------------------- Mangimi - Proteina greggia Complementari - Fibra grezza melassati - Zuccheri totali Tutti gli animali (saccarosio) - Ceneri gregge - Magnesio >=0,5% Ruminanti ------------------------------------------------------------------- Mangimi - Proteina greggia complementari - Grassi greggi Tutti gli animali salvo - altri - Fibra grezza gli animali familiari - Ceneri gregge diversi dai cani e dai Gatti - Calcio >= 5% Animali diversi dagli - Fosforo >= 2% animali familiari - Magnesio >= 0,5% Ruminanti - Lisina Suini - Metionina Pollame ------------------------------------------------------------------- (*) Applicabile a partire dal 1 luglio 1999. (**) Il termine cellulosa greggia puo' essere utilizzato in sostituzione di quello di fibra grezza per mangimi composti preparati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. Il tenore di umidita' dei mangimi composti deve essere dichiarato nel caso in cui superi: a) il 7% nei mangimi da allattamento e negli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40%; b) il 5% nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche; c) il 10% nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche; d) il 14% negli altri mangimi composti. 11. La data di conservazione minima che deve essere espressa con le seguenti indicazioni: a) "da consumarsi entro", seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno, per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico; b) "da consumarsi preferibilmente entro" seguita dall'indicazione del mese e dell'anno, per gli altri mangimi. Qualora altre disposizioni concernenti i mangimi composti prescrivano di indicare una data di conservazione minima, si dovra' indicare una sola data: quella di scadenza piu' vicina. 12. La data di produzione o il numero di riferimento della partita. La data di produzione viene espressa con la seguente indicazione: 13. "Prodotto, (x giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata". 14. La quantita' netta espressa in unita' di massa per i prodotti solidi e in unita' di volume o di massa per i prodotti liquidi. L'indicazione della quantita' netta si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore. 15. Per i mangimi composti di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione a produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo. Detta indicazione sara' sostituita, nei casi previsti dalla direttiva 95/69/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995, dai numeri di riconoscimento o di registrazione. 16. Per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai gatti le denominazioni "mangime completo" o "mangime complementare" possono essere sostituite dalla denominazione di "mangime composto"; in tale caso le indicazioni obbligatorie e facoltative sono quelle previste per i mangimi completi. 17. Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre materie prime per mangimi non sono richieste le indicazioni relative ai punti 2) e 3), qualora dette materie prime risultino chiaramente nella denominazione del mangime. 18. Per le miscele di semi interi non e' richiesta la dichiarazione dei tenori analitici che comunque puo' essere fornita in conformita' con quanto specificato nell'allegato IV. 19. L'impiego di una delle due forme di dichiarazione delle materie prime per mangimi (per categorie o con il nome specifico) esclude l'altra salvo il caso in cui una materia prima per mangimi non appartenga ad alcuna delle categorie previste: in tal caso la materia prima per mangimi designata con il suo nome specifico, viene citata nell'ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie. 20. La data di conservazione minima, la quantita' netta ed il numero, di riferimento della partita, possono essere indicati fuori dal riquadro di cui al comma 1, dell'art. 3 del presente decreto; in questo caso le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui tali indicazioni sono riportate. C. LE MATERIE PRIME PER MANGIMI O PER I MANGIMI COMPOSTI CONTENENTI PREMISCELE, PREMISCELE MEDICATE O ADDITIVI: 1. Tutte le indicazioni previste alle parti A) e B) del presente allegato secondo che si tratti di materie prime per mangimi o mangimi composti; 2. Per i mangimi composti contenenti premiscele medicate le denominazioni di cui al punto 1. della parte B) del presente allegato, debbono essere accompagnate dal termine "medicato", sono richieste inoltre indicazioni previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 90 e dal decreto ministeriale 16 novembre 1993 ed inoltre l'indicazione quantitativa e qualitativa delle sostanze farmacologicamente attive contenute per ogni Kg, le istruzioni per l'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione, la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso che per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo, deve essere riportata con l'espressione "da consumarsi entro" seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno. 3. Per i mangimi contenenti additivi sono richieste anche le indicazioni riportate nel decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228 e successive modificazioni.
Note all'allegato III: - Per quanto riguarda l'art. 11 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, si veda in nota all'art. 3. - L'art. 4 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, dispone: "Art. 4. - Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici di origine animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienicosanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire. L'autorizzazione di cui al comma precedente non e' richiesta per la produzione a scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale. L'autorizzazione e' soggetta al pagamento, per ogni anno solare, o una frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 5.000 da corrispondere in modo ordinario. Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanita'". - Il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, reca: "Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche". - Gli allegati sono stati modificati dall'art. 2 del D.M. 23 novembre 1995, recante: "Modificazioni al D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, in attuazione della direttiva 95/23/CE che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e immissione sul mercato di carni fresche". - Il comma 12 dell'art. 18 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, cosi' dispone: "12. Per i prodotti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente leggepreparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, e' consentito indicare sugli imballaggi, recipienti o confezioni o sui cartellini, anziche' il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente, noncheil numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso gli estremidell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente". - La direttiva 95/69/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 332 del 30 dicembre 1995. - Per quanto riguarda il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 90, si veda nelle note all'art. 1. - Il D.M. 16 novembre 1993 reca: "Attuazione della direttivan. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita'" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 1993. - Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, si veda in nota all'art. 1.