ALLEGATO IV INDICAZIONI FACOLTATIVE 1. Oltre alle indicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 3 del presente decreto ed all'allegato III, possono essere apposte nello stesso riquadro ivi previsto, anche le indicazioni facoltative riportate nel seguente allegato: a) Il marchio commerciale di identificazione, del responsabile delle indicazioni e la denominazione o marca commerciale del prodotto; b) Il nome o la ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del produttore se questi non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura; c) Per i mangimi composti destinati ad animali familiari, diversi dai cani e dai gatti, l'elencazione delle materie prime per mangimi conformemente a quanto previsto al punto 8 della parte B dell'allegato III; d) Il numero di riferimento della partita; e) Per le materie prime per mangimi, la data di conservazione minima; f) Per i mangimi composti, la data di produzione da indicare conformemente a quanto previsto nell'allegato III; g) Il Paese di produzione o di preparazione; h) Il prezzo del prodotto; i) Le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte; l) L'indicazione sullo stato fisico del mangime o sul trattamento specifico subito; m) Per le miscele di semi interi, i tenori analitici previsti nella parte B dell'allegato III; n) Per i mangimi composti i tenori analitici indicati nel seguente prospetto: =================================================================== Mangimi per Componenti analitici Categoria di animali animali e relativi tenori o specie animale (dichiarazioni facoltative) =================================================================== (1) (2) (3) ------------------------------------------------------------------- Mangimi - Proteina greggia completi - Grassi greggi Animali familiari diversi - Fibra grezza dai cani e dai gatti - Ceneri gregge - Lisina Animali diversi dai suini - Metionina Animali diversi dal pollame - Cistina - Treonina Tutti gli animali - Triptofano - Valore energetico Pollame (dichiarazione con metodo CEE) - Amido - Zuccheri totali (saccarosio) - Zuccheri totali + amido - Calcio - Sodio Tutti gli animali - Fosforo (*) - Magnesio - Potassio - Fosforo (**) Tutti gli animali diversi dai pesci, salvo i pesci ornamentali (**) (*) applicabile fino al 30 giugno 1999 (**) applicabile a partire dal 1 luglio 1999 =================================================================== Mangimi per Componenti analitici Categoria di animali animali e relativi tenori o specie animale (dichiarazioni facoltative) =================================================================== (1) (2) (3) ------------------------------------------------------------------- Mangimi - Proteina greggia complementari - Fibra grezza Tutti gli animali minerali - Ceneri gregge - Grassi greggi - Lisina - Metionina - Cistina - Treonina - Triptofano - Magnesio Animali diversi dai ruminanti - Potassio Tutti gli animali ------------------------------------------------------------------- Mangimi - Calcio complementari - Fosforo melassati - Sodio Tutti gli animali - Potassio - Magnesio >=0,5% Animali diversi dai ruminanti - Magnesio < 0,5% Tutti gli animali ------------------------------------------------------------------- mangimi - Proteina greggia complementari - Grassi greggi Animali familiari altri - Fibra grezza diversi dai cani e - Ceneri gregge dai gatti - Calcio >=0,5% Animali familiari - Calcio >=0,5% Tutti gli animali - Fosforo >=2% Animali familiari - Fosforo < 2% Tutti gli animali - Magnesio >=0,5% Animali diversi dai ruminanti - Magnesio < 0,5% - Sodio Tutti gli animali - Potassio - Valore energetico Pollame (dichiarazione con metodo CEE) - Lisina Animali diversi dai suini - Metionina Animali diversi dal pollame - Cistina - Treonina Tutti gli animali - Triptofano - Amido - Zuccheri totali (saccarosio) - Zuccheri totali + amido (**) Il termine "Cellulosa grezza" puo' essere utilizzato, in sostituzione di quello di "Fibra grezza" per i mangimi composti preparati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. o) Per i mangimi composti e' consentito dichiarare il tenore di umidita' quando questo e' pari o inferiore ai limiti riportati nell'allegato III ed il tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico quando questo e' inferiore o pari ai limiti riportati nell'allegato, V. p) Per i mangimi composti per animali familiari e' consentito mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di una o piu' materie prime per mangimi essenziali per caratterizzare tali alimenti. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale in peso delle materie prime per mangimi messe in evidenza deve essere chiaramente indicato o a fianco della dichiarazione relativa alla materia prima o alle materie prime per mangimi evidenziate o nell'elenco delle materie prime per mangimi ovvero, qualora si utilizzi il sistema di dichiarazione per categorie, menzionando la materia prima o le materie prime per mangimi e le rispettive percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di materie prime per mangimi. q) Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 8 dell'articolo 3 del presente decreto, purche' nettamente separate da tutte le altre indicazioni previste nel presente allegato e nell'allegato III. Tali informazioni: 1) non possono precisare la presenza o il tenore di componenti analitici diversi da quelli riportati nel presente allegato e nell'allegato III; 2) non devono indurre, l'acquirente in errore attribuendo al mangime effetti e proprieta' che non possiede, suggerendo che il mangime possiede caratteristiche particolari quando tutti i mangimi similari posseggono queste stesse caratteristiche, o in qualsiasi altro modo; 3) non devono vantare proprieta' terapeutiche ed in particolare la capacita' di prevenire, curare o guarire malattie; 4) devono riguardare elementi oggettivi o misurabili che possono essere comprovati.