(Allegato IV)
                             ALLEGATO IV 
                       INDICAZIONI FACOLTATIVE 
1. Oltre alle indicazioni obbligatorie, di  cui  all'articolo  3  del
   presente decreto ed all'allegato III, possono essere apposte nello
   stesso riquadro ivi previsto,  anche  le  indicazioni  facoltative
   riportate nel seguente allegato: 
a) Il marchio commerciale di identificazione, del responsabile delle 
   indicazioni e la denominazione o marca commerciale del prodotto; 
b) Il nome o la ragione sociale  ed  indirizzo  o  sede  sociale  del
   produttore se questi non  e'  responsabile  delle  indicazioni  di
   etichettatura; 
c) Per i mangimi composti destinati ad animali familiari, diversi dai
   cani e dai gatti, l'elencazione delle materie  prime  per  mangimi
   conformemente  a  quanto  previsto  al  punto  8  della  parte   B
   dell'allegato III; 
d) Il numero di riferimento della partita; 
e) Per le materie prime per mangimi, la data di conservazione minima; 
f) Per  i  mangimi  composti,  la  data  di  produzione  da  indicare
   conformemente a quanto previsto nell'allegato III; 
g) Il Paese di produzione o di preparazione; 
h) Il prezzo del prodotto; 
i) Le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte; 
l) L'indicazione sullo stato fisico del  mangime  o  sul  trattamento
   specifico subito; 
m) Per le miscele di semi interi, i tenori analitici  previsti  nella
   parte B dell'allegato III; 
n) Per i mangimi composti i tenori analitici  indicati  nel  seguente
   prospetto: 
    
===================================================================

    
Mangimi per Componenti analitici Categoria di animali 
animali e relativi tenori o specie animale 
            (dichiarazioni facoltative) 
    
===================================================================

    
   (1) (2) (3) 
    
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Mangimi - Proteina greggia 
completi - Grassi greggi Animali familiari diversi 
            - Fibra grezza dai cani e dai gatti 
            - Ceneri gregge 
            - Lisina Animali diversi dai suini 
            - Metionina Animali diversi dal 
                                          pollame 
            - Cistina 
            - Treonina Tutti gli animali 
            - Triptofano 
            - Valore energetico Pollame (dichiarazione 
                                          con metodo CEE) 
            - Amido 
            - Zuccheri totali (saccarosio) 
            - Zuccheri totali + amido 
            - Calcio 
            - Sodio Tutti gli animali 
            - Fosforo (*) 
            - Magnesio 
            - Potassio 
            - Fosforo (**) Tutti gli animali diversi 
                                          dai pesci, salvo i pesci 
                                          ornamentali (**) 
(*) applicabile fino al 30 giugno 1999 
(**) applicabile a partire dal 1 luglio 1999 
    
===================================================================

    
Mangimi per Componenti analitici Categoria di animali 
animali e relativi tenori o specie animale 
             (dichiarazioni facoltative) 
    
===================================================================

    
   (1) (2) (3) 
    
-------------------------------------------------------------------

    
Mangimi - Proteina greggia 
complementari - Fibra grezza Tutti gli animali 
minerali - Ceneri gregge 
                - Grassi greggi 
                - Lisina 
                - Metionina 
                - Cistina 
                - Treonina 
                - Triptofano 
                - Magnesio Animali diversi dai 
                                             ruminanti 
                - Potassio Tutti gli animali 
    
-------------------------------------------------------------------

    
Mangimi - Calcio 
complementari - Fosforo 
melassati - Sodio Tutti gli animali 
                - Potassio 
 
                - Magnesio >=0,5% Animali diversi dai 
                                             ruminanti 
                - Magnesio < 0,5% Tutti gli animali 
    
-------------------------------------------------------------------

    
mangimi - Proteina greggia 
complementari - Grassi greggi Animali familiari 
altri - Fibra grezza diversi dai cani e 
                - Ceneri gregge dai gatti 
 
                - Calcio >=0,5% Animali familiari 
 
                - Calcio >=0,5% Tutti gli animali 
 
                - Fosforo >=2% Animali familiari 
 
                - Fosforo < 2% Tutti gli animali 
 
                - Magnesio >=0,5% Animali diversi dai 
                                             ruminanti 
                - Magnesio < 0,5% 
                - Sodio Tutti gli animali 
                - Potassio 
 
                - Valore energetico Pollame (dichiarazione 
                                             con metodo CEE) 
                - Lisina Animali diversi dai 
                                             suini 
                - Metionina Animali diversi dal 
                                             pollame 
                - Cistina 
                - Treonina Tutti gli animali 
                - Triptofano 
                - Amido 
                - Zuccheri totali (saccarosio) 
                - Zuccheri totali + amido 
(**) Il termine "Cellulosa grezza" puo' essere utilizzato, in 
     sostituzione di quello di "Fibra grezza" per i mangimi 
     composti preparati entro 12 mesi dalla data di entrata in 
     vigore del presente decreto. 
 
o) Per i mangimi composti  e'  consentito  dichiarare  il  tenore  di
   umidita' quando questo e' pari o  inferiore  ai  limiti  riportati
   nell'allegato III ed il  tenore  in  ceneri  insolubili  in  acido
   cloridrico quando questo e' inferiore o pari ai  limiti  riportati
   nell'allegato, V. 
p) Per i mangimi composti per animali familiari e' consentito mettere
   in rilievo la presenza o lo scarso tenore di una  o  piu'  materie
   prime per mangimi essenziali per caratterizzare tali alimenti.  In
   tal caso il tenore minimo o massimo  espresso  in  percentuale  in
   peso delle materie prime per mangimi messe in evidenza deve essere
   chiaramente indicato o a fianco della dichiarazione relativa  alla
   materia prima o alle  materie  prime  per  mangimi  evidenziate  o
   nell'elenco delle materie prime per  mangimi  ovvero,  qualora  si
   utilizzi il sistema di dichiarazione per categorie, menzionando la
   materia prima o le materie  prime  per  mangimi  e  le  rispettive
   percentuali in peso, a fianco della  corrispondente  categoria  di
   materie prime per mangimi. 
q) Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 8
   dell'articolo 3 del presente decreto, purche' nettamente  separate
   da tutte le altre indicazioni previste  nel  presente  allegato  e
   nell'allegato III. Tali informazioni: 
   1) non possono precisare la presenza o  il  tenore  di  componenti
   analitici diversi da quelli  riportati  nel  presente  allegato  e
   nell'allegato III; 
   2) non devono  indurre,  l'acquirente  in  errore  attribuendo  al
   mangime effetti e proprieta' che non possiede, suggerendo  che  il
   mangime  possiede  caratteristiche  particolari  quando  tutti   i
   mangimi similari posseggono queste stesse  caratteristiche,  o  in
   qualsiasi altro modo; 
   3) non devono vantare proprieta' terapeutiche ed in particolare la
   capacita' di prevenire, curare o guarire malattie; 
   4) devono riguardare elementi oggettivi o misurabili  che  possono
   essere comprovati.