(Allegato VI)
                             ALLEGATO VI 
                             ALLEGATO VI 
                DEROGHE ALLE NORME DI CONFEZIONAMENTO 
1. I mangimi  composti,  completi  e  complementari,  non  contenenti
   premiscele  medicate  possono  essere   posti   in   commercio   o
   distribuiti per il consumo alla rinfusa quando si tratta di: 
   a) prodotti scambiati tra ditte produttrici; 
   b) prodotti trasferiti direttamente dalle ditte  produttrici  alle
   ditte confezionatrici; 
   c) miscele di semi o frutti interi; 
   d) blocchi o rulli da leccare; 
   e) quantitativi di mangimi composti, di peso non  superiore  a  50
   kg,  destinati  all'utilizzatore  finale,  sempreche'   provengano
   direttamente da un imballaggio o da un recipiente chiuso; 
   f) prodotti consegnati direttamente dalle ditte  produttrici  agli
   utilizzatori finali; 
   g) mangimi melassati costituiti al massimo da tre ingredienti; 
   h) mangimi pellettati 
   2. Onde evitare l'uso di contenitori non idonei a garantire la 
      conservazione e la qualita' dei prodotti, per la consegna o  la
      distribuzione allo stato sfuso dei mangimi composti di cui alle
      lettere f), g) ed h), non possono essere  utilizzati  sacchi  o
      altri imballaggi di materiale alterabile. 
   3. I mangimi composti, completi e complementari; consegnati in 
      carri  silos  non  ermeticamente  chiusi   e   sigillati   sono
      considerati alla rinfusa. 
   4. I semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie e 
      loppe di  piante  diverse,  freschi  o  conservati,  nonche'  i
      residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non  macinati,
      contenuti in imballaggi confezionati  non  sono  soggetti  agli
      obblighi di cui al comma terzo e quarto  dell'articolo  18;  in
      tal caso la denominazione  della  merce  dovra'  risultare  sui
      documenti di accompagnamento.