ALLEGATO VI ALLEGATO VI DEROGHE ALLE NORME DI CONFEZIONAMENTO 1. I mangimi composti, completi e complementari, non contenenti premiscele medicate possono essere posti in commercio o distribuiti per il consumo alla rinfusa quando si tratta di: a) prodotti scambiati tra ditte produttrici; b) prodotti trasferiti direttamente dalle ditte produttrici alle ditte confezionatrici; c) miscele di semi o frutti interi; d) blocchi o rulli da leccare; e) quantitativi di mangimi composti, di peso non superiore a 50 kg, destinati all'utilizzatore finale, sempreche' provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente chiuso; f) prodotti consegnati direttamente dalle ditte produttrici agli utilizzatori finali; g) mangimi melassati costituiti al massimo da tre ingredienti; h) mangimi pellettati 2. Onde evitare l'uso di contenitori non idonei a garantire la conservazione e la qualita' dei prodotti, per la consegna o la distribuzione allo stato sfuso dei mangimi composti di cui alle lettere f), g) ed h), non possono essere utilizzati sacchi o altri imballaggi di materiale alterabile. 3. I mangimi composti, completi e complementari; consegnati in carri silos non ermeticamente chiusi e sigillati sono considerati alla rinfusa. 4. I semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie e loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonche' i residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati, contenuti in imballaggi confezionati non sono soggetti agli obblighi di cui al comma terzo e quarto dell'articolo 18; in tal caso la denominazione della merce dovra' risultare sui documenti di accompagnamento.