(Allegato VII)
                            ALLEGATO VII 
                             TOLLERANZE 
                    A) Materie prime per mangimi 
1. Se da un controllo ufficiale emerge che  la  composizione  di  una
   materia prima per mangimi  e'  differente  da  quella  dichiarata,
   cosicche' il valore della  materia  prima  risulta  ridotto,  sono
   tollerati i seguenti valori: 
1.1 Proteina grezza: 
   a. 2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; 
   b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori  al
   20%, ma pari o superiori al 10%; 
   c. 2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori  al  50%  fino  al
   25%; 
   d. 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%; 
1.2 Zuccheri  totali,  zuccheri  riduttori,  saccarosio,  lattosio  e
glucosio (destrosio): 
   a. 2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; 
   b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori  al
   20% ma pari o superiori al 5%; 
   c. 0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5% 
1.3 Amido e inulina: 
   a. 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%; 
   b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori  al
   30%, ma pari o superiori al 10%; 
   c. 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%. 
1.4 Sostanze grasse grezze: 
   a. 1,8 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
   b. 12% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori  al
   15% , ma pari o superiori al 5%; 
   c. 0,6 per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
1.5 Fibre grezze 
   a. 2,1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%; 
   b. 15% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori  al
   14%, ma pari o superiori al 6%; 
   c. 0,9 unita' per il tenore dichiarato inferiore al 6%. 
1.6 Umidita' e ceneri grezze: 
   a. 1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%, 
   b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori  al
   10% , ma pari o superiori al 5%; 
   c. 0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
1.7 Valori totali di fosforo, sodio, carbonato di calcio, calcio, 
      magnesio, indice di acidita' e sostanze insolubili in etere  di
      petrolio: 
   a. 1,5 unita' per i tenori (valori) dichiarati pari o superiori al
   15% o (15), a seconda dei casi; 
   b. 10% del  tenore  (valore)  dichiarato  per  i  tenori  (valori)
   dichiarati inferiori al 15%, ma pari o superiori al 2% o inferiori
   a 15 ma pari o superiori a 2, a seconda dei casi; 
   c. 0,2 unita' per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 2% o a
   2, a seconda dei casi. 
1.8 Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in 
       NaCl: 
    a. 10% del tenore dichiarato  per  i  tenori  dichiarati  pari  o
    superiori al 3%; 
    b. 0,3 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 3%. 
1.9 Carotene, vitamina A e xantofilla: 
   a. 30% del tenore dichiarato; 
1.10 Metionina, lesina e basi azotate volatili: 
     a. 20% del tenore dichiarato; 
 
  B) Mangimi composti ad eccezione di quelli per animali familiari 
 
1. Se il tenore accertato e' inferiore a quello dichiarato: 
1.1. Proteina greggia 
     a. 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%; 
     b. 5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%; 
     c. 2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50%  fino  al
     25%; 
     d. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%; 
     e. 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10% 
1.2. Grassi greggi, 
     a. 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
     b. 20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 
     c. 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5% 
1.3. Zuccheri totali 
     a. 2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; 
     b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 10%; 
     c. 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10% 
1.4. Amido e zuccheri totali piu' amido 
     a. 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%; 
     b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%; 
     c. 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10% 
1.5. Sodio, potassio e magnesio 
     a. 1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
     b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 7,5%; 
     c. 0,75 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 7,5% fino al
     5%; 
     d. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 5% fino allo 0,7%; 
     e. 0,1 unita' per i tenori dichiarati inferiori allo 0,7% 
1.6. Fosforo totale e calcio 
     a. 1,2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%; 
     b. 7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 16% fino al 12%; 
     c. 0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 12%  fino  al
     6%; d. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 6% fino all'1%; 
     e. 0,15 unita' per i tenori dichiarati inferiori all'1% 
1.7. Metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano: 
     a. 30% del tenore dichiarato 
1.8. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli 
          dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle 
              indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i 
               mangimi per i quali i tenori riscontrati di metionina, 
            cistina, lisina, treonina e triptofano risultano comunque 
          superiori a quelli dichiarati. 
2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato: 
   2.1. Umidita': 
     a. 3,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 70%; 
     b. 5% per i tenori dichiarali inferiori al 70% fino al 50%; 
     c. 2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50%  fino  al
     25%; 
     d. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%; 
     e. 0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5% 
2.2. Ceneri gregge: 
     a. 1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
     b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 
     c. 0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5% 
2.3. Ceneri insolubili in acido cloridrico: 
     a. 1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%; 
     b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 10% fino al 4%; 
     c. 0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 4% 
2.4. Fibra greggia: 
     a. 2,1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%; 
     b. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%; 
     c. 0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 6% 
2.5. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli 
          dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle 
              indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i 
               mangimi per i quali i tenori riscontrati in umidita' e 
             ceneri insolubili in acido cloridrico risultano comunque 
          inferiori a quelli dichiarati. 
 
 
              C) Mangimi composti per animali familiari 
1. Se il tenore accertato e' inferiore a quello dichiarato: 
   1.1. Proteina greggia 
     a. 3,2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; 
     b. 16% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 12,5%; 
     c. 2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 12,5% 
1.2. Grassi greggi 
     a. 2,5 unita' del tenore dichiarato 
1.3. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli 
                 dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, 
               tolleranze doppie per la proteina greggia e tolleranza 
          uguale per i grassi greggi. 
2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato: 
   2.1. Umidita': 
     a. 3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%; 
     b. 7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 40% fino al 20% 
     c. 1,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 20% 
   2.2. Ceneri gregge 
     a. 1,5 unita' del tenore dichiarato 
   2.3. Fibra greggia: 
     a. l'unita' del tenore dichiarato 
   2.4. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli 
                 dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, 
                tolleranze triple per le ceneri gregge e la cellulosa 
            greggia. Sono regolari i mangimi per i quali il tenore di 
          umidita' risulta comunque inferiore a quello dichiarato. 
 
       D) Disposizioni relative alla purezza botanica e chimica 
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo  17  della  legge,
   comma 1, lettera a), le materie prime per  mangimi  devono  essere
   esenti quanto lo consentano le buone pratiche di elaborazione,  da
   impurita' chimiche derivanti dall'impiego, nel  loro  processo  di
   fabbricazione, di coadiuvanti tecnologici quali quelli contemplati
   dalla direttiva 70/524/CEE, a meno che per una determinata materia
   prima per mangimi sia stato fissato un  tenore  massimo  specifico
   nella parte 'A'. 
2. Qualora non siano stati fissati atri valori nella parte 'A' o  'B'
   dell'allegato II, la purezza botanica dei prodotti e sottoprodotti
   elencati in tali parti deve raggiungere il 95%. 
   Si considerano impurezze botaniche: 
   a) le impurita' naturali ma innocue (per esempio  la  paglia  e  i
   pezzetti di paglia, i semi di altre  specie  coltivate  o  i  semi
   delle erbe spontanee); 
   b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti  da
   un processo di lavorazione anteriore, purche' la loro  percentuale
   non superi lo 0,5%; 
3. I valori indicati, relativi alla purezza botanica, si 
      riferiscono al peso del prodotto e del sottoprodotto in  quanto
      tali. 
4. Nei mangimi composti e' ammessa la presenza delle suddette 
      impurezze   botaniche   in   quantita'   corrispondente    alla
      percentuale delle materie prime per mangimi di origine vegetale
      impiegata. Nei mangimi composti e' tollerata anche la presenza,
      nel limite del 2%, di  materie  prime  per  mangimi  che  siano
      residuate  negli  impianti  di  fabbricazione  a   seguito   di
      precedenti lavorazioni. 
 
           Nota all'allegato VII:
            - Per  quanto concerne la  direttiva 70/524/CEE  si  veda
          nelle note alle premesse.