Art. 12.
           (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175)
   1.  All'articolo  1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175,
come  modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42,
le  parole: "attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente
agli  esercenti  le  professioni  sanitarie"  sono  sostituite  dalle
seguenti:   "attraverso   periodici   destinati  esclusivamente  agli
esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e
periodici di informazione".
   2.  All'articolo  4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175,
come  modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42,
le  parole: "attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente
agli  esercenti  le  professioni  sanitarie"  sono  sostituite  dalle
seguenti:   "attraverso   periodici   destinati  esclusivamente  agli
esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e
periodici di informazione".
 
          Note all'art. 12:
                    -  L'articolo  1, comma 1, della legge 5 febbraio
          1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicita'  sanitaria  e
          di  repressione  dell'esercizio  abusivo  delle professioni
          sanitarie), nel testo modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente:
                    "Art.   1.   -   1.  La  pubblicita'  concernente
          l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni
          sanitarie ausiliarie previste e regolamentate  dalle  leggi
          vigenti  e'  consentita  soltanto  mediante  targhe apposte
          sull'edificio in cui si svolge  l'attivita'  professionale,
          nonche' mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli
          elenchi   generali  di  categoria  e  attraverso  periodici
          destinati  esclusivamente  agli  esercenti  le  professioni
          sanitarie  e  attraverso giornali quotidiani e periodici di
          informazione".
                    - L'articolo 4, comma 1, della  citata  legge  n.
          175/92,  nel  testo  modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
                    - Art. 4 - 1. La pubblicita' concernente le  case
          di   cura  private  e  i  gabinetti  e  ambulatori  mono  o
          polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge  e'
          consentita  mediante targhe o insegne apposte sull'edificio
          in cui si  svolge  l'attivita'  professionale  nonche'  con
          inserzioni   sugli   elenchi  telefonici  e  sugli  elenchi
          generali di categoria,
          con  facolta'   di   indicare   le   specifiche   attivita'
          medico-chirurgiche   e   le   prescrizioni  diagnostiche  e
          terapeutiche effettivamente  svolte,  purche'  accompagnate
          dalla  indicazione del nome, cognome e titoli professionali
          dei responsabili di ciascuna branca specialistica".