Art. 7.
   (Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al
ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanita')
   1. In relazione all'accresciuta complessita' dei compiti assegnati
al  Ministero  della  sanita'  in  materia  di vigilanza, ispezione e
controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo
anche  di  armonizzare  i trattamenti economici di tutti i dipendenti
non  appartenenti  al  ruolo  sanitario di livello dirigenziale, sono
destinate  alle  sperimentazioni e relative contrattazioni collettive
previste  dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n.
396,  riguardanti  il  predetto  personale,  oltre  alle  economie di
gestione,  anche quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli
interventi ivi previsti.
 
          Note all' art. 7:
                   - L'articolo 8 del decreto legislativo 4  novembre
          1997,  n.  396 (Modificazioni al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
          29,  in  materia  di   contrattazione   collettiva   e   di
          rappresentativita'   sindacale  nel  settore  del  pubblico
          impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e  6,  della  L.
          15   marzo  1997,  n.  59),  come  modificato  dal  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  80, e' il seguente:
                   "Art. 8. (Disposizioni transitorie).
                   1. Nel primo anno  di  applicazione  del  presente
          decreto  legislativo,  allo  scopo  di  consentire  che  il
          rinnovo  dei  contratti  collettivi  vigenti   avvenga   in
          coerenza  con  i tempi e le modalita' previste dall'accordo
          23 luglio 1993, si osservano le procedure seguenti:
                   a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del
          presente decreto legislativo, la composizione dei  comparti
          e  delle  aree  contrattuali  risultante  dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993,  n.
          593, puo' essere modificata fino al 31 dicembre 1997 con la
          procedura   dell'articolo   45   e   seguenti  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.    29,  nel  testo  vigente
          prima   del   presente   decreto  legislativo.  Sulla  base
          dell'assetto  dei  comparti  e  delle   aree   contrattuali
          risultante  dopo tale data vengono costituiti i comitati di
          settore e avviate le procedure per il rinnovo dei contratti
          collettivi;
                    b) nella prima applicazione del presente  decreto
          legislativo  e  fino  alla verifica di cui alla lettera g),
          l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale  le
          organizzazioni  sindacali  che, nel comparto o nell'area di
          contrattazione,   abbiano   una   rappresentativita'    non
          inferiore  al  4  per  cento,  tenendo  conto del solo dato
          associativo, di cui all'articolo  47-bis,  comma  1,  e  le
          confederazioni  alle  quali  esse siano affiliate. Si tiene
          conto  del  solo  dato  associativo  anche  ai  fini  della
          percentuale  richiesta  per la sottoscrizione dei contratti
          collettivi nazionali  dall'articolo  47-bis,  comma  3.  Le
          percentuali  vengono calcolate sulla base dei dati relativi
          alle  deleghe  per  i  contributi  sindacali  rilevati  nel
          comparto   o  nell'area  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica. Le percentuali  sono  arrotondate  al  decimo  di
          punto superiore,
                    c)  ai  fini del calcolo delle percentuali di cui
          alla lettera b) si considerano le deleghe in  virtu'  delle
          quali   ciascuna   organizzazione   sindacale   percepisce,
          dall'amministrazione o ente che effettua la trattenuta,  la
          quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore
          per  il  contributo  sindacale. Le organizzazioni sindacali
          che, nel  corso  del  1997,  abbiano  dato  vita,  mediante
          fusione,  affiliazione  o  in  altra  forma,  ad  una nuova
          aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto
          sindacale  le  deleghe  delle  quali  risultino   titolari,
          purche'  il  nuovo  soggetto  succeda  effettivamente nella
          titolarita' delle deleghe che ad esso vengono  imputate,  o
          che  le  deleghe  siano, comunque, confermate espressamente
          dai  lavoratori   a   favore   del   nuovo   soggetto.   Le
          organizzazioni   sindacali  interessate  hanno  l'onere  di
          fornire all'ARAN idonea documentazione;
                    d) nella prima applicazione del presente  decreto
          e  fino  alla  verifica  di  cui  alla  lettera g), in sede
          decentrata  le  pubbliche  amministrazioni  ammettono  alle
          trattative   le   organizzazioni  sindacali  che  risultino
          firmatarie dei contratti collettivi vigenti  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, a condizione che
          abbiano   la   rappresentativita'   richiesta    ai    fini
          dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale ai
          sensi  della  lettera  h),  ovvero che, in mancanza di tale
          requisito,    contino,    nell'amministrazione    o    ente
          interessato, una percentuale di deleghe non inferiore al 10
          per cento rispetto al totale dei dipendenti;
                    e)  nella prima applicazione del presente decreto
          resta  fermo  il  contingente  complessivo  dei   distacchi
          esistente  al  1  dicembre  1997  ai sens i del decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre  1994,  n.
          770, e successive modifiche ed integrazioni.  Con l'accordo
          di cui al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, si
          provvede alla nuova ripartizione  dei  contingenti  tra  le
          organizzazioni  sindacali  che  hanno titolo all'ammissione
          alle trattative nazionali ai sensi della lettera b) e delle
          confederazioni alle quali sono affiliate;
                    f) nella prima applicazione del presente  decreto
          resta   fermo   il   contigente  complessivo  dei  permessi
          retribuiti esistente al 1 dicembre 1997 ai sensi del citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  n.  770
          del  1994  e  i  relativi coefficienti   di ripartizione in
          ciascuna amministrazione o ente. Per avviare le elezioni  e
          il   funzionamento   delle   rappresentanze   unitarie  del
          personale, nel 1998 e comunque fino alla  verifica  di  cui
          alla  lettera  g),  i permessi di cui all'articolo 23 della
          legge  20  maggio  1970,   n.   300,   fruibili   in   ogni
          amministrazione  o  ente, non possono essere inferiori, nel
          loro ammontare complessivo, a novanta minuti  all'anno  per
          dipendente   e   spettano   alle  organizzazioni  sindacali
          rappresentative ai  sensi  del  presente  articolo  e  alle
          rappresentanze  unitarie elette dal personale. L'accordo di
          cui al decreto-legge 10 maggio 1996,  n.  254,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  10  maggio 1996, n. 365,
          determina i criteri di gestione del monte  ore  risultante,
          la   quota   spettante  alle  rappresentanze  unitarie  del
          personale e puo' prevedere, per  la  quota  spettante  alle
          organizzazioni    sindacali,    l'utilizzo   flessibile   e
          cumulativo dei orari;
                    g) entro  il  primo  trimestre  del  1999  l'ARAN
          provvede   a   verificare   la   rappresentativita'   delle
          organizzazioni sindacali e delle confederazioni alle  quali
          siano  affiliate,  in  base  alle  perentuali delle deleghe
          relative al 1998 e dei voti riportati nelle elezioni  delle
          rappresentanze    unitarie    del   personale,   applicando
          l'articolo  47-bis.  A  seguito  della   verifica   vengono
          definitivamente  individuate, per il biennio successivo, le
          organizzazioni e  le  confederazioni  sindacali  che  hanno
          titolo  per essere ammesse alle trattative contrattuali e a
          fruire, in proporzione alla rappresentativita', dei diritti
          e delle prerogative sindacali di cui alle lettere e) e f);
                    h)  prima  dell'avvio  delle  trattative  per  il
          rinnovo   dei   contratti   collettivi,  sulla  base  delle
          direttive emanate  ai  sensi  dell'articolo  50  e  con  le
          procedure   dell'articolo   45   e   seguenti  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima
          del   presente   decreto   legislativo,   l'ARAN    e    le
          confederazioni  o  organizzazioni  sindacali  di  cui  alla
          lettera h) definiscono con appositi accordi le modalita' di
          elezione   e   di   funzionamento   degli   organismi    di
          rappresentanza  unitaria del personale. Qualora entro il 30
          giugno 1998 non siano intervenuti tali accordi o  contratti
          collettivi,   le   rappresentanze  unitarie  del  personale
          possono essere comunque elette con  le  procedure  previste
          dai  vigenti  protocolli tra l'ARAN, le confederazioni e le
          organizzazioni sindacali rappresentative per la elezione  e
          il  funzionamento  delle rappresentanze sindacali unitarie,
          in quanto compatibili con le disposizioni inderogabili  del
          presente  decreto  legislativo.  Le  elezioni  sono indette
          nell'intero comparto o anche per  aree  territoriali  dello
          stesso,   di   norma  in  una  sola  giornata,  individuata
          congiuntamente   dall'ARAN   e   dalle   confederazioni   o
          organizzazioni   sindacali   firmatarie,   entro   un  anno
          dall'entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo.
          Decorso tale termine, le elezioni sono indette nei quaranta
          giorni  successivi,  in una data indicata dall'ARAN sentite
          le  organizzazioni  sindacali  rappresentative   ai   sensi
          dell'articolo 47-bis, comma 1;
                    i)  anche prima del rinnovo dei vigenti contretti
          collettivi nazionali, possono essere avviate, d'intesa  con
          il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  e su proposta
          delle amministrazioni interessate,  forme  sperimentali  di
          contrattazione  collettiva  a  livello di amministrazioni o
          ente, sulla base delle disposizioni introdotte dal presente
          decreto  legislativo,  e  in   deroga   alle   disposizioni
          previgenti   sulla  contrattazione  collettiva  decentrata.
          Tali sperimentazioni possono  riguardare  la  gestione  dei
          processi  di  riorganizzazione dei servizi, con particolare
          riferimento    alla    formazione    e    all'aggiornamento
          professionale  del  personale, all'articolazione flessibile
          dell'orario di lavoro e la  diffusione  del  part-time,  al
          miglioramento   dell'ambiente   di   lavoro   e  alle  pari
          opportunita'.    Possono    proporre    tali    forme    di
          sperimentazione le pubbliche amministrazioni che:
                    1)  abbiano  avviato la riorganizzazione prevista
          dal titolo I del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29;
                    2)  abbiano istituito i nuclei di valutazione o i
          servizi di controllo interno di  cui  all'articolo  20  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                    3)  abbiano  definito le funzioni dirigenziali ai
          sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29.
                    2.  Le sperimentazioni di cui alla lettera i) del
          comma 1 possono avvalersi di fondi e risorse destinati  dai
          contratti  collettivi nazionali vigenti alla contrattazione
          collettiva  decentrata  disponibili  per  l'anno  1998,  di
          economie  di  gestione  relative a spese del personale o di
          risorse rinvenienti da  specifiche  disposizioni  normative
          che destinano risparmi all'incentivazione del personale.
                    3.  I criteri del presente decreto legislativo in
          materia  di  rappresentativita'   sindacale   sostituiscono
          qualsiasi  diverso  criterio sulla rappresentativita' delle
          confederazioni o delle organizzazioni sindacali  richiamato
          dalle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29.".
                    - L'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre
          1990,  n.  407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della
          manovra di finanza pubblica 1991-1993), e' il seguente:
                    "Art. 5. (Norme relative al  settore  sanitario).
          (Omissis).
                    12.  Con  decreto  del Ministro della sanita', da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge, sono fissati le tariffe e i
          diritti spettanti al Ministero della sanita',  all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
          a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati,  tenendo
          conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore
          economico delle  operazioni  di  riferimento;  le  relative
          entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di
          programmazione, di informazione e di  educazione  sanitaria
          del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori
          predetti."