Art. 2. 1. Per le cessioni effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle variazioni delle aliquote di accisa in applicazione, per l'anno 1999, dell'articolo 8, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 e la data di entrata in vigore del presente decreto, l'istanza di accredito di cui all'articolo 1, commi 3, lettera b) e 5, e' presentata dai soggetti beneficiari entro 30 giorni dalla suddetta ultima data, con riferimento ai quantitativi ceduti e fatturati; il trasferimento del beneficio al consumatore fi- nale e' effettuato mediante appositi conguagli sui corrispettivi delle forniture successive.
Nota all'art. 2: - I testi dei commi 5 e 6 dell'art. 8 della citata legge n. 448 del 1998 sono riportati nelle note alle premesse.