Art. 2.
 
 1. Per le cessioni effettuate nel periodo compreso tra  la  data  di
entrata  in  vigore  delle  variazioni  delle  aliquote  di accisa in
applicazione, per l'anno 1999, dell'articolo 8, commi 5  e  6,  della
legge  n.  448  del  1998 e la data di entrata in vigore del presente
decreto, l'istanza di accredito  di  cui  all'articolo  1,  commi  3,
lettera  b)    e  5,  e' presentata dai soggetti beneficiari entro 30
giorni dalla suddetta ultima data, con  riferimento  ai  quantitativi
ceduti e fatturati; il trasferimento del beneficio al consumatore fi-
nale  e'  effettuato  mediante  appositi  conguagli sui corrispettivi
delle forniture successive.
 
          Nota all'art. 2:
            - I testi dei commi 5 e 6 dell'art. 8 della citata  legge
          n. 448 del 1998 sono riportati nelle note alle premesse.