Art. 15.

  1.  Il  medico o medico specialista cittadino di altri Stati membri
dell'Unione  europea,  che  intende  erogare prestazioni occasionali,
deve   essere   autorizzato   dal  Ministero  della  sanita'  in  via
preventiva.
  2.   L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  e'  subordinata  alla
presentazione,  da  parte  dell'interessato, di apposita richiesta in
lingua  italiana con l'indicazione della motivazione giustificante le
prestazioni di cui al comma 1 e corredata di:
   a)  indicazione  dell'ordine  dei  medici chirurghi corrispondente
alla provincia nella quale intende erogare la prestazione;
   b)   certificazione   relativa   all'attivita'  medica  legalmente
esercitata nello Stato di origine o provenienza;
   c)  certificazione della competente Autorita' del Paese di origine
o  provenienza  che  garantisca  il  possesso  dei  titoli  o diplomi
richiesti;
   d) indicazione del domicilio durante la permanenza in Italia.
  3. In caso di urgenza, la richiesta motivata di autorizzazione deve
essere  presentata  subito  dopo  l'effettuazione della prestazione e
comunque entro il termine di quindici giorni.
  4.  La  documentazione  di  cui  al  comma 2, lettere b) e c), deve
essere  di  data  non  anteriore  ai  dodici  mesi  dalla  data della
richiesta.
  5.  In caso di ulteriori prestazioni nella stessa provincia e nello
stesso  luogo,  entro  un  anno  a far data dalla prima richiesta, e'
sufficiente notificare il motivo e la data delle prestazioni stesse.
  6.   Il   Ministero   della   sanita'   da'   comunicazione   delle
autorizzazioni rilasciate all'ordine dei medici chirurghi competente,
per l'iscrizione in apposito elenco.