Art. 16

  1.  Il  Ministero  della  sanita' e la Federazione nazionale medici
chirurghi  diramano le informazioni utili e necessarie a far si che i
cittadini  di  cui  agli articoli 2, 3 e 4 conoscano adeguatamente le
condizioni  per  l'accesso  alla  professione  medica  e  la relativa
legislazione.
  2.  L'attestato  di  cui  all'articolo  15, comma 2, lettera b), e'
rilasciato   dal   Ministero   della   sanita',  dopo  gli  opportuni
accertamenti,  a  richiesta dei medici chirurghi iscritti agli ordini
provinciali nazionali.
  3.  Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 2 vengano privati in
tutto  o  in  parte,  definitivamente  o temporalmente del diritto ad
esercitare  la  professione  di  medico  chirurgo, il Ministero della
sanita'  provvede  a  ritirare l'attestato di cui al comma 2, se gia'
rilasciato.