Art. 2.

  1.  I  diplomi,  certificati  e  altri  titoli  di medico chirurgo,
rilasciati  ai  cittadini  degli  Stati  membri da altri Stati membri
conformemente  all'articolo  18  ed  elencati  nell'allegato  A, sono
riconosciuti  in Italia con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati
in  Italia per l'accesso all'attivita' di medico chirurgo, dipendente
o libero- professionfsta.
  2.  L'elenco  di cui all'allegato A, e' aggiornato e modificato con
decreto  del  Ministro  della  sanita'  di  concerto  con il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  in
conformita' alle modifiche definite in sede comunitaria.