Art. 21. 
 
  1. Per l'esercizio dell'attivita' di medico  chirurgo  di  medicina
generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale  e'  necessario
il possesso del diploma di formazione specifica in medicina  generale
fermo restando la validita' degli attestati gia' rilasciati ai  sensi
del decreto del Ministro della sanita' di concerto  con  il  Ministro
della pubblica istruzione 10 ottobre 1988, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  267  del  14
novembre 1988 e del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. 
 
          Note all'art. 21:
            - Il decreto 10 ottobre 1988 emanato dal  Ministro  della
          sanita',   di  concerto  con  il  Ministro  della  pubblica
          istruzione, concerne:   "Disposizioni tecniche  concernenti
          il tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in
          medicina generale dei medici neolaureati".
            -  Il  decreto  legislativo  8 agosto 1991, n. 256, reca:
          "Attuazione della direttiva n.  86/457/CEE,  relativa  alla
          formazione   specifica   in   medicina  generale,  a  norma
          dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212".
            - La legge 30 dicembre 1971, n. 1204,  concerne:  "Tutela
          delle lavoratrici madri".
            -  La  legge  24  dicembre  1986,  n. 958, ha ad oggetto:
          "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di  leva
          prolungata".