Art. 37.

  1.   All'atto   dell'iscrizione   alle   scuole   universitarie  di
specializza-  zione  in  medicina  e chirurgia, il medico stipula uno
specifico  contratto  annuale  di formazione-lavoro, disciplinato del
presente  decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per
quanto  non  previsto  o  comunque  per  quanto  compatibile  con  le
disposizioni  di cui al presente decreto legislativo. Il contratto e'
finalizzato    esclusivamente    al'acquisizione    delle   capacita'
professionali   inerenti   al  titolo  di  specialista,  mediante  la
frequenza   programmata  delle  attivita'  didattiche  formali  e  lo
svolgimento  di  attivita'  assistenziali funzionali alla progressiva
acquisizione  delle  competenze  previste  dall'ordinamento didattico
delle  singole  scuole,  in  conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea.  Il  contratto  non da' in alcun modo diritto all'accesso ai
ruoli  del Servizio sanitario nazionale e dell'universita' o ad alcun
rapporto di lavoro con gli enti predetti.
  2.  Lo  schema-tipo  del  contratto  e'  definito  con  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta del Ministro
dell'uniersita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con  i  Ministri  della  sanita', del tesoro e del lavoro e
della  previdenza  sociale,  sentita  la  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
  3.  Il  contratto  e'  stipulato  con l'universita', ove ha sede la
scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno
sede  le  aziende  sanitarie  le  cui strutture sono parte prevalente
della rete formativa della scuola di specializzazione.
  4.  Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno in anno, per
un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del
corso  di specializzazione. Il rapporto instaurato ai sensi del comma
1  cessa  comunque  alla  data di scadenza del corso legale di studi,
salvo quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40.
  5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
   a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione
specialistica;
   b)    la    violazione    delle   disposizioni   in   materia   di
incompatibilita';
   c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione
o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
   d)  il  mancato  superamento delle prove stabilite per il corso di
studi di ogni singola scuola di specializzazione.
  6.  In  caso  di  anticipata risoluzione del contratto il medico ha
comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della
risoluzione stessa nonche' a beneficiare del trattamento contributivo
relativo al periodo lavorato.
  7.   Le   eventuali   controversie   sono   devolute  all'autorita'
giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80.
 
          Nota all'art. 37:
            - Il decreto legisaltivo 31  marzo  1998,  n.  80,  reca:
          "Nuove  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e di
          rapporti di  lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche,  di
          giurisdizione   nelle   controversie   di   lavoro   e   di
          giurisdizione   amministrativa,   emanate   in   attuazione
          dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".