Art. 41.

  1.  Il  trattamento  economico e' assoggettato alle disposizioni di
cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
  2.  Ai fini previdenziali ed assistenziali, la contribuzione dovuta
dal  datore di lavoro e' pari al 75 per cento di quella ordinaria per
il  settore  sanitario,  rideterminabile con decreti del Ministro del
lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanita',   del   tesoro,   bilancio   e  programmazione  economica  e
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  in
relazione  all'evoluzione del trattamento previdenziale dei contratti
di formazione lavoro.
  3.  L'azienda  sanitaria  presso  la  quale il medico in formazione
specialistica  svolge  l'attivita'  formativa  provvede,  con oneri a
proprio   carico   alla   copertura   assicurativa   per   i   rischi
professionali,  per  la  responsabilita'  civile  contro  terzi e gli
infortuni  connessi  all'attivita' assistenziale svolta dal medico in
formazione  nelle  proprie  strutture,  alle  stesse  condizioni  del
proprio personale.
 
          Nota all'art. 41:
            - La legge 13 agosto 1984, n. 474,  concerne:  "Norma  in
          materia  di  borse  di  studio e dottorato di ricerca nelle
          universita'". L'art.  4 della suddetta legge cosi' recita:
            "Art. 4. - Sono esenti dall'imposta locale sui redditi  e
          da  quella  sul  reddito  delle persone fisiche le borse di
          studio di cui all'art.  75 del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n.  382, e gli assegni di studio
          corrisposti dallo Stato ai sensi della  legge  14  febbraio
          1963,  n.  80,  e successive modificazioni, dalle regioni a
          statuto ordinario, in  dipendenza  del  trasferimento  alle
          stesse  della  materia  concernente l'assistenza scolastica
          nell'ambito universitario, nonche' dalle regioni a  statuto
          speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo
          stesso titolo.
            E'  abrogato il quarto comma dell'art. 34 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come
          sostituito dall'art.   4 della legge 3  novembre  1982,  n.
          835".