Art. 46.
                         Disposizioni finali

  1. Agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo
si  provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma
2,  della  legge  29  dicembre  1990.  n.  428, delle quote del Fondo
sanitario  nazionale  destinate al finanziamento della formazione dei
medici  specialisti,  nonche'  delle ulteriori risorse autorizzate da
apposito provvedimento legislativo.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  39 e 41 si applicano
dall'entrata  in  vigore  del  provvedimento  di cui al comma 1; fino
all'entrata  in  vigore  del  predetto  provvedimento  continuano  ad
applicarsi   le  disposizioni  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
  3.  Sono  abrogate  la  legge  22 maggio 1978, n. 217 e la legge 27
gennaio  1986,  n. 19, e successive modificazioni, limitatamente alle
disposizioni  concernenti  i  medici, il decreto legislativo 8 agosto
1991,  n.  256, nonche' il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 17 agosto 1999
                               CIAMPI

                                    D'Alema, Presidente del Consiglio
                                                         dei Ministri
                                     Letta, Ministro per le politiche
                                                          comunitarie
                                        Bindi, Ministro della sanita'
                                                   Zecchino, Ministro
                                     dell'universita' e della ricerca
                                            scientifica e tecnologica
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                      Diliberto, Ministro di grazia e
                                                            giustizia
                                      Amato, Ministro del tesoro, del
                                      bilancio e della programmazione
                                                            economica
                                    Bellillo, Ministro per gli affari
                                                            regionali

  Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
          Note all'art. 46:
            - Per quanto concerne l'art. 6, comma 2, della  legge  23
          dicembre 1990, n. 428, si veda in nota all'art. 39.
            -  Per  quanto  concerne  il decreto legislativo 8 agosto
          1991, n.  256, si veda nelle note all'art. 21.
            - Per quanto riguarda l'art.  3,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 8 agosto 1991, n. 257, si veda in nota all'art.
          36.
            -  La  legge  22  maggio  1978, n. 217, reca: "Diritto di
          stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte  dei
          medici cittadini di Stati membri delle Comunita' europee".
            -  La  legge 27 gennaio 1986, n. 19, reca: "Modifica alle
          leggi 22 maggio 1978, n. 217 e 18 dicembre  1980,  n.  905,
          concernenti  diritto  di  stabilimento  e  prestazione  dei
          servizi da  parte,  rispettivamente,  dei  medici  e  degli
          infermieri professionali cittadini degli Stati membri della
          CEE".