Art. 10 Inventario delle principali emissioni e loro fonti 1. I gestori degli impianti in esercizio di cui all'allegato I trasmettono all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente. La prima comunicazione si effettua entro il 30 aprile dell'anno successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sono stabiliti i dati e il formato della comunicazione di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea. 3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette al Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione europea. 4. Il Ministero dell'ambiente e l'ANPA, assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni. 5. Le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono stabilite anche al fine di una successiva integrazione delle stesse al Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
Note all'art. 10: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, si vede in nota all'art. 9. - La legge 25 gennaio 1994, n. 70 reca: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale".