Art. 10
         Inventario delle principali emissioni e loro fonti

  1.  I  gestori  degli  impianti  in esercizio di cui all'allegato I
trasmettono all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente per
il  tramite  dell'Agenzia  nazionale per la protezione dell'ambiente,
entro  il  30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle
emissioni  in  aria,  acqua  e  suolo, dell'anno precedente. La prima
comunicazione  si  effettua  entro  il 30 aprile dell'anno successivo
alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2.
  2.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto,  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente, sono stabiliti i
dati   e   il   formato  della  comunicazione  di  cui  al  comma  1,
conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea.
  3.  L'Agenzia  nazionale  per la protezione dell'ambiente elabora i
dati  di  cui  al  comma  1 e li trasmette al Ministero dell'ambiente
anche per l'invio alla Commissione europea.
  4.  Il  Ministero  dell'ambiente e l'ANPA, assicurano, nel rispetto
del  decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.  39, l'accesso del
pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni.
  5.  Le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati di cui
al   comma   1  sono  stabilite  anche  al  fine  di  una  successiva
integrazione   delle   stesse   al  Modello  unico  di  dichiarazione
ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
 
           Note all'art. 10:
            -   Per  quanto    riguarda  il  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n.  39, si vede in nota all'art. 9.
            -  La   legge  25  gennaio  1994,   n.  70  reca:  "Norme
          per   la semplificazione  degli  adempimenti  in    materia
          ambientale,  sanitaria  e di  sicurezza  pubblica,  nonche'
          per l'attuazione  del  sistema  di ecogestione e  di  audit
          ambientale".