Art. 7
                          Rinnovo e riesame

  1.   L'autorita'  competente,  a  partire  dalla  data  fissata  in
attuazione  dell'articolo  4,  comma  11, rinnova ogni cinque anni le
condizioni  dell'autorizzazione  integrata ambientale confermandole o
aggornandole.  A  tal fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore
invia  all'autorita'  competente una domanda di rinnovo, corredata da
una  relazione  contenente un aggiornamento delle informazioni di cui
all'articolo  4,  comma  1.  Alla  domanda si applica quanto previsto
dall'articolo  4,  comma  4.  L'autorita'  competente  si esprime nei
successivi  150  giorni  con  la  procedura prevista dall'articolo 4,
comma  8.  Fino  alla pronuncia dell'autorita' competente, il gestore
continua  l'attivita'  sulla  base  della  precedente  autorizzazione
ambientale integrata.
  1-bis.   Nel  caso  di  un  impianto  che,  all'atto  del  rilascio
dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  4,  risulti registrato ai
sensi  del  regolamento  1836/93/CE,  il rinnovo di cui al comma 1 e'
effettuato  ogni  8  anni.  Se la registrazione ai sensi del predetto
regolamento  e'  successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 4,
il  rinnovo  di  detta  autorizzazione e' effettuato ogni otto anni a
partire dal primo successivo rinnovo.
  2.  Il  riesame  e'  effettuato dall'autorita' competente, anche su
proposta  delle  amministrazioni  competenti  in  materia ambientale,
comunque quando:
a) l'inquinamento   provocato   dall'impianto   e'  tale  da  rendere
   necessaria  la  revisione  dei  valori limite di emissione fissati
   nell'autorizzazione  o  l'inserimento  in  quest'ultima  di  nuovi
   valori limite;
b) le   migliori   tecniche   disponibili   hanno   subito  modifiche
   sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni
   senza imporre costi eccessivi;
c) la  sicurezza  di esercizio del processo o dell'attivita' richiede
   l'impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
  3. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorita'
competente  puo'  consentire  deroghe  temporanee  ai  requisiti  ivi
fissati   ai   sensi  dell'articolo  5,  comma  3,  se  un  piano  di
ammodernamento  da  essa  approvato  assicura  il  rispetto  di detti
requisiti  entro  un  termine di sei mesi, e se il progetto determina
una riduzione dell'inquinamento.
 
           Nota all'art. 7:
            -  Per quanto riguarda il  regolamento 1836/93/CE si veda
          nelle note all'art. 4.