Art. 10.
                          Entrata in vigore
  1. Ai sensi  dell'articolo 20, comma 4, della legge  15 marzo 1997,
n. 59,  come modificato dall'articolo  2, comma 1, lettera  b), della
legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 settembre 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema, Presidente del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Piazza,  Ministro  per la funzione
                                  pubblica
                                    Amato,  Ministro del  tesoro, del
                                  bilancio e    della  programmazione
                                  economica
                                   Salvi, Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                   Scognamiglio    Pasini,   Ministro
                                  della difesa
 Visto, il Guardasigilli: D iliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
  Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 27
 
           Nota all'art. 10:
            - Per il   testo dell'art. 20, comma  4,  della    citata
          legge  15  marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art.  2,
          comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999,  n.  50,  si
          veda nelle note alle premesse.