Art. 6.
                         Procedura di revoca
  1.  Nelle ipotesi  previste dal  primo comma  dell'articolo 81  del
decreto  del  Presidente   della  Repubblica  n.  915   del  1978,  i
provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensioni o assegni di
guerra,  anche  se  emanati  da  altri  organi,  possono  essere,  in
qualsiasi  tempo,  revocati  o  modificati da  parte  del  competente
Dipartimento   provinciale  del   tesoro,   del   bilancio  e   della
programmazione economica ovvero dalla Direzione centrale degli uffici
locali  e dei  servizi del  Tesoro, previo  parere della  Commissione
medica superiore per gli aspetti tecnicosanitari.
  2.  La  revoca per  dolo  del  provvedimento di  concessione  della
pensione  o dell'assegno  ha  effetto dalla  data  di decorrenza  dei
benefici  stessi,  con conseguente  recupero,  ai  sensi delle  norme
vigenti, di quanto indebitamente riscosso. Negli altri casi la revoca
o  la riduzione  hanno effetto  dalla data  del provvedimento,  senza
recupero delle somme gia' percepite.
 
 Nota all'art. 6:
            - L'art. 81,   primo  comma,  del  citato  decreto    del
          Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, cosi' recita:
            "Art.     81       (Revoca    e      modificazione    dei
          provvedimenti).    -   I provvedimenti con  i  quali  siano
          stati  conferiti  pensione  o  assegni  di guerra   possono
          essere,   in   qualsiasi tempo,   revocati  o    modificati
          quando:
            a)  vi  sia stato  errore di fatto o sia stato  omesso di
          tener conto di  elementi   risultanti  dallo   stato     di
          servizio   o   da  altra documentazione acquisita agli atti
          della pratica;
            b)  vi sia  stato  errore  nel calcolo  della   pensione,
          assegno    o  indennita'   ovvero nell'applicazione   delle
          tabelle    che  stabiliscono  l'ammontare  delle  pensioni,
          assegni o indennita';
            c)    siano    stati rinvenuti   documenti   nuovi   dopo
          l'emissione  del provvedimento;
            d)   la liquidazione    sia  stata    effettuata  o    il
          provvedimento    sia  stato    emesso    sulla    base   di
          documenti   falsi   o    sulla    base    di  dichiarazioni
          sostitutive    di  certificazioni   di cui all'art.  86 che
          risultino non veritiere;
            e) non sussista  piu' lo stato di inabilita' a   proficuo
          lavoro  che  ha determinato la liquidazione in favore degli
          interessati ovvero  sia  venuto  meno    nei  titolari  del
          trattamento    pensionistico  il requisito delle condizioni
          economiche richiesto  dall'art.  70  nei  casi  in  cui  il
          conferimento  del   trattamento stesso o degli  assegni sia
          subordinato al possesso di tale requisito.".