Art. 4.

1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quelle
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 ottobre 1999

                               CIAMPI

                                  D'ALEMA,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri

                                  DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO