(Accordo - art. 10)
                               ART. 10 
 
Agli  effetti  del  presente   accordo,   e'   considerato   servizio
occasionale il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una  delle
modalita' seguenti: 
 
1) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per  tutto  un
itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese  di
immatricolazione, del veicolo; 
 
2) trasporto sullo stesso veicolo  delle  stesse  persone  quando  il
percorso ha il  suo  punto  di  partenza  in  un  porto  marittimo  o
aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di
arrivo in un porto marittimo o aeroporto  sul  territorio  dell'altro
Paese ed il veicolo deve ritornare; 
 
a) vuoto; 
 
b) oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo del porto  o
aeroporto  del  quale  sono  stati  depositati  all'andata  i   primi
viaggiatori che debbono continuare il viaggio per nave  o  per  aereo
partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio  del  Paese  di
immatricolazione del veicolo; 
 
c) oppure con viaggiatori arrivati per nave o per aereo in un porto o
aeroporto dello stesso Paese in cui si trova il porto o aeroporto nel
quale sono stati  depositati  all'andata  i  primi  viaggiatori,  che
debbono continuare il viaggio per nave o per  aereo  partendo  da  un
altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di  immatricolazione
del veicolo. 
 
3) servizio  effettuato  a  vuoto  sul  territorio  dell'altra  Parte
Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del  veicolo
gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore  e  un
committente.