ART. 10 Agli effetti del presente accordo, e' considerato servizio occasionale il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle modalita' seguenti: 1) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione, del veicolo; 2) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare; a) vuoto; b) oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo del porto o aeroporto del quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; c) oppure con viaggiatori arrivati per nave o per aereo in un porto o aeroporto dello stesso Paese in cui si trova il porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo. 3) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente.