(Accordo - art. 11)
                               ART. 11 
 
1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 10 del
presente  Accordo,  anche  se  in  transito,  sono  effettuati  senza
autorizzazione. 
 
2. In tali casi il conducente dell'autobus  deve  avere  a  bordo  un
formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori. 
 
3. L'autobus in avaria puo' essere sostituito  da  un  altro  autobus
senza autorizzazione secondo le modalita' stabilite dalla Commissione
Mista. 
 
4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 10  del  presente
Accordo, l'Autorita' competente del Paese in cui  ha  sede  l'impresa
che deve effettuare  il  servizio  dovra'  chiedere  l'autorizzazione
dell'altra Parte Contraente. Le Autorita' competenti si  scambieranno
un contingente annuale di moduli di autorizzazione,  stabilito  dalla
Commissione Mista.