(Accordo - art. 12)
                               ART. 12 
 
1. Per tutti  gli  altri  servizi  con  autobus  non  previsti  negli
articoli precedenti  del  presente  Accordo  e'  necessario  ottenere
preventivamente  di  volta  in  volta   l'autorizzazione   rilasciata
dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 
 
2. L' autorizzazione e' rilasciata all' impresa  in  base  a  domanda
indirizzata all'Autorita' competente della Parte Contraente del Paese
in cui l'impresa stessa ha sede. 
 
3. La domanda deve contenere  l'indicazione  della  destinazione  del
viaggio, dell'itinerario, della finalita'  del  viaggio  stesso,  del
veicolo da utilizzare  e  tutte  le  altre  indicazioni  che  saranno
richieste di comune accordo dalle Autorita'  competenti  delle  Parti
contraenti. 
 
4. L'Autorita' competente di una delle Parti contraenti trasmette  le
domande ammesse all' Autorita' competente dell'altra Parte Contraente
corredandole di tutta la documentazione necessaria. 
 
5. L'Autorita' competente dell'altra Parte  comunichera'  le  proprie
determinazioni per iscritto entro 30  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta. 
 
6.  Dopo  aver  ricevuto  il  parete  favorevole   dell'altra   Parte
Contraente  l'Autorita'  del  Paese  nel  quale  ha  sede   l'impresa
richiedente rilascia l'autorizzazione.