ART. 13 1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dai successivi Artt. 14 e 15 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista. Il contingente, o tipo, le modalita' e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni saranno determinato dalla Commissione Mista. 2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli nonche' dei conducenti nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocita' a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.