(Accordo - art. 13)
                               ART. 13 
 
1. L'impresa con sede sociale  nel  territorio  di  una  delle  Parti
contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per
i  trasporti  tra  i  due  Paesi  di   un'autorizzazione   rilasciata
dall'Autorita' competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dai
successivi Artt. 14 e 15 e salvo  diversa  decisione  adottata  dalla
Commissione  Mista.  Il  contingente,  o  tipo,  le  modalita'  e  le
condizioni di rilascio delle autorizzazioni saranno determinato dalla
Commissione Mista. 
 
2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento
e la permanenza dei veicoli nonche'  dei  conducenti  nel  territorio
dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a  titolo  di
reciprocita' a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo
richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.