(Accordo - art. 14)
                               ART. 14 
 
1.  Fatte  salve  le  norme  in  vigore  che  regolano  l'ingresso  e
l'eventuale uscita del o dei materiali di cui al seguente  elenco  di
trasporti nei e dai territori delle due Parti  contraenti,  non  sono
soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente: 
 
1) i trasporti funebri; 
 
2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni; 
 
3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o  in
provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 
 
4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti  ai  veicoli
adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per  mezzo
di qualsiasi tipo di  veicolo  diretto  verso  aeroporti  o  da  essi
provenienti; 
 
5) i trasporti postali; 
 
6) i trasporti di articoli necessari alle cure  mediche  in  caso  di
soccorsi urgenti soprattutto in presenza di calamita' naturali; 
 
7) i trasporti di merci di valore  (per  esempio,  metalli  preziosi)
effettuati con veicoli speciali scortati dalla  polizia  o  da  altre
forze di protezione; 
 
8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione  marittima  ed
aerea; 
 
9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci
e destinato a  sostituire  un  veicolo  divenuto  inutilizzabile  nel
territorio dell'altro Stato Contraente, nonche' il  ritorno  a  vuoto
del veicolo in avaria  dopo  la  riparazione.  Il  proseguimento  del
trasporto con il veicolo di sostituzione si  effettuera'  avvalendosi
dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 
 
10) i trasporti di api e avannotti 
 
2. L'elenco dei trasporti esenti  da  autorizzazione,  ai  sensi  del
presente articolo, puo'  avere  variazioni  in  sede  di  Commissione
Mista. 
 
3. Nell'effettuazione dei trasporti di cui al presente articolo, sono
fatte salve le esigenze  di  varia  natura  previste  da  particolari
normative di settore.