ART. 15 1. L'autorizzazione, valida per andata e il ritorno, non e' cedibile e da' diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio,autotreno, autoarticolato) entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima comunque non superiore ad un anno. 2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione. 3. Ai fini del presente accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato Contraente attraverso il quale il transito ha luogo.