(Accordo - art. 15)
                               ART. 15 
 
1. L'autorizzazione, valida per andata e il ritorno, non e'  cedibile
e da' diritto all'impresa ad effettuare trasporti con  un  veicolo  o
complesso   di   veicoli   (autocarro   senza    rimorchio,autotreno,
autoarticolato)   entro   il   periodo    di    validita'    indicato
nell'autorizzazione medesima comunque non superiore ad un anno. 
 
2. I trasporti in transito nel  territorio  delle  Parti  contraenti,
salvo diversa  intesa  delle  Parti  stesse,  non  sono  soggetti  ad
autorizzazione. 
 
3. Ai fini del presente accordo sono da considerarsi  in  transito  i
trasporti attraverso il territorio di uno dei  due  Stati  contraenti
con destinazione verso uno Stato terzo senza  che  vi  sia  carico  o
scarico di merci nel territorio dello Stato Contraente attraverso  il
quale il transito ha luogo.