(Accordo - art. 16)
                               ART. 16 
 
1. Non e' permesso effettuare trasporti interni sul territorio  delle
Parti contraenti. 
 
2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di
una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente  ed
un Paese terzo, salvo  apposita  autorizzazione  speciale  dell'altro
Paese.