ART. 17 1. I requisiti di capacita' tecnica e professionale delle imprese, l'idoneita' dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli l'idoneita' alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi. 2. Le condizioni di polizza assicurativa debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.