(Accordo - art. 17)
                               ART. 17 
 
1. I requisiti di capacita' tecnica e  professionale  delle  imprese,
l'idoneita' dei veicoli, il contenuto dei documenti  di  circolazione
dei veicoli l'idoneita'  alla  guida  dei  conducenti,  la  copertura
assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile
verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati nel
rispetto  delle  disposizioni  nazionali  in  vigore,  dagli   organi
nazionali competenti dei due Paesi. 
 
2. Le condizioni di  polizza  assicurativa  debbono  essere  comunque
conformi alle disposizioni di legge  vigenti  nel  Paese  in  cui  si
effettua il trasporto.