(Accordo - art. 18)
                               ART. 18 
 
Le modalita' per il rilascio dei biglietti, per la  compilazione  dei
documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e  delle  merci,
per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei  dati  statistici
da scambiare fra le Autorita'  competenti,  sono  fissate  di  comune
accordo dai rispettivi organi delle Parti contraenti.