(Accordo - art. 2)
                               ART. 2 
 
In  accordo  con  quanto  disposto  dalla  normativa  in  vigore  per
l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti
Contraenti,   il   presente   Accordo   si   applica   ai   trasporti
internazionale di viaggiatori effettuati  fra  i  territori  dei  due
Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati  al  trasporto
di persone equipaggiati con piu' di nove posti, compreso  quello  del
conducente (autobus).