ART. 23 Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati, restando inteso che il serbatoio normale e' quello previsto, dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.