(Accordo - art. 23)
                               ART. 23 
 
Sono ammessi in esenzione dai  diritti  doganali  e  dalle  tasse  di
entrata, senza  proibizioni  ne  restrizioni,  i  combustibili  ed  i
carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente
importati,  restando  inteso  che  il  serbatoio  normale  e'  quello
previsto, dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.