ART. 24 1. I pezzi di ricambio destinati alla riparatone di un veicolo, gia' importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni con l'osservanza delle formalita' doganali previste dagli ordinamenti delle Parti contraenti. 2. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette Parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.