(Accordo - art. 24)
                               ART. 24 
 
1. I pezzi di ricambio destinati alla riparatone di un veicolo,  gia'
importato temporaneamente, che effettua uno  dei  trasporti  previsti
dal presente  Accordo,  sono  ammessi  in  esenzione  temporanea  dai
diritti doganali e  dalle  tasse  di  entrata,  senza  restrizioni  e
proibizioni con l'osservanza delle formalita' doganali previste dagli
ordinamenti delle Parti contraenti. 
 
2. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto  il  pagamento
dei  diritti  doganali  e  delle  tasse  di  entrata,  a   meno   che
conformemente  alle  disposizioni  della   legislazione   del   Paese
d'importazione, dette Parti siano state cedute gratuitamente  a  tale
Paese oppure distrutte a spese  degli  interessati,  sotto  vigilanza
doganale.