(Accordo - art. 25)
                               ART. 25 
 
1. La  fatturazione  ed  i  pagamenti  per  i  servizi  di  trasporto
effettuati in  applicazione  del  presente  Accordo  dovranno  essere
eseguiti in valuta liberamente convertibile al  tasso  di  cambio  di
mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi. 
 
2. I relativi trasferimenti dovranno  avvenire  senza  limitazioni  o
ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali. 
 
3. Qualora dovesse essere concluso un accordo  di  pagamento  tra  le
Parti contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo  secondo  le
disposizioni di quest'ultimo accordo.