ART. 26 1. Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorita' competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo e' immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni: 1) avvertimento; 2) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si fara' luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4); 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione; 4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione; L'Autorita' competente che applica una delle sanzioni suindicate comunica per iscritto all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente di aver irrogato la sanzione stessa;