(Accordo - art. 26)
                               ART. 26 
 
1. Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui  l'infrazione
e' rilevata in caso di violazione  delle  disposizioni  del  presente
Accordo  commesse  nel  territorio   dell'altra   Parte   Contraente,
l'Autorita' competente della Parte Contraente  nel  territorio  della
quale  il  veicolo  e'  immatricolato  decide   -   su   segnalazione
dell'Autorita'   competente    dell'altra    Parte    Contraente    -
l'applicazione di una delle seguenti sanzioni: 
 
1) avvertimento; 
 
2) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si  fara'  luogo
all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4); 
 
3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad  effettuare
trasporto merci  o  viaggiatori  nel  Paese  ove  e'  stata  commessa
l'infrazione; 
 
4)  revoca  dell'autorizzazione  ad  effettuare  trasporto  merci   o
viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione; 
 
L'Autorita' competente che  applica  una  delle  sanzioni  suindicate
comunica  per  iscritto  all'Autorita'  competente  dell'altra  Parte
Contraente di aver irrogato la sanzione stessa;