(Accordo - art. 27)
                               ART. 27 
 
1. Tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente Accordo
saranno risolte d'intesa tra  le  Autorita'  competenti  delle  Parti
contraenti. 
 
2. Ai sensi del presente Accordo l'Autorita' competente e': 
 
per la Repubblica italiana: 
 
il Ministero dei Trasporti e della  Navigazione,  Direzione  Generale
della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione; 
 
per la Repubblica di Estonia: 
 
Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni.