ART. 27 1. Tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'intesa tra le Autorita' competenti delle Parti contraenti. 2. Ai sensi del presente Accordo l'Autorita' competente e': per la Repubblica italiana: il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione; per la Repubblica di Estonia: Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni.