ART. 28 1. E' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorita' competenti delle Parti contraenti con i seguenti compiti: 1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalita' di esecuzioni dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti; 2) stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori previste dall'Art. 11, comma quarto; 3) determinare di comune accordo il contingente, il tipo, le modalita' e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall'art. 13; 4) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9, 11 e 13 e stabilire le modalita' di rilascio; 5) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo; 6) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi; 7) esaminare l'opportunita' di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocita', e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 2. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi a richiesta di una delle Parti contraenti.