(Accordo - art. 28)
                               ART. 28 
 
1. E' istituita una Commissione  Mista,  composta  da  rappresentanti
delle Autorita' competenti delle  Parti  contraenti  con  i  seguenti
compiti: 
 
1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori,
concordando eventualmente le  modalita'  di  esecuzioni  dei  servizi
stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti; 
 
2)  stabilire  il  numero  delle  autorizzazioni  per  i  servizi  di
trasporto di viaggiatori previste dall'Art. 11, comma quarto; 
 
3)  determinare  di  comune  accordo  il  contingente,  il  tipo,  le
modalita'  e  le  condizioni  di  rilascio  delle  autorizzazioni  al
trasporto di merci previste dall'art. 13; 
 
4) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5,
9, 11 e 13 e stabilire le modalita' di rilascio; 
 
5) risolvere i problemi e le questioni  che  potrebbero  insorgere  a
seguito dell'applicazione del presente Accordo; 
 
6) adottare le misure ritenute idonee  a  facilitare  e  favorire  lo
sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi; 
 
7) esaminare  l'opportunita'  di  concedere  delle  facilitazioni  di
carattere fiscale, basate sul principio  della  reciprocita',  e  che
siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 
 
2.  Le  Autorita'  competenti  delle  Parti  contraenti  designano  i
rappresentanti   che   si   riuniranno    in    Commissione    Mista,
alternativamente sul territorio dei due  Paesi  a  richiesta  di  una
delle Parti contraenti.