(Accordo - art. 3)
                               ART. 3 
 
1. Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare
il trasporto di viaggiatori  effettuato  con  autobus  su  itinerario
determinato  secondo  orari  e   tariffe   prestabiliti   previamente
pubblicati. 
 
2. Con tale servizio si e' autorizzati  a  depositare  e  a  prendere
viaggiatori ai capolinea e nelle altre localita' stabilite. 
 
3. Ai fini del servizio si e'  obbligati  ad  accettare  sui  veicoli
qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi  di  partenza  e  di
fermata - a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle
disposizioni  del  presente  Accordo  e  delle  leggi  nazionali  che
regolano i servizi di linea per trasporto di persone.