(Accordo - art. 30)
                               ART. 30 
 
1. I conducenti e il  personale  impiegato  sui  veicoli  adibiti  al
trasporto di persone e di merci ai sensi del  presente  Accordo  sono
tenuti a rispettare  le  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministritive in vigore, nello Stato Contraente in cui si svolge  il
trasporto e in particolare  la  normativa  nazionale  che  disciplina
l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori. 
 
2. Le Parti  contraenti  si  riservano  in  generale  il  diritto  di
derogare alla liberta' di movimento reciprocamente accordata nel caso
in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato
anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.