(Accordo - art. 4)
                               ART. 4 
 
I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di  comune  accordo
dalle  Autorita'  competenti  delle  Parti  contraenti  indicate  nel
successivo articolo 27, comma secondo, e sulla base del parere  della
Commissione Mista prevista dall'art.  28  del  presente  Accordo,  in
seguito denominata Commissione Mista.