(Accordo - art. 5)
                               ART. 5 
 
1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori  e'  attivato  in
base ad apposita autorizzazione, non cedibile. 
 
2. L'autorizzazione e' stabilita  dalle  Autorita'  competenti  delle
Parti contraenti per  la  parte  di  percorso  che  si  sviluppa  sui
rispettivi territori nazionali su base di reciprocita', salvo diverse
intese tra le Autorita' medesime. 
 
3. La durata dell'autorizzazione e' stabilita di comune accordo dalla
Commissione Msta. 
 
4. L'autorizzazione e'  attribuita  per  l'espletamento  del  sevizio
regolare in base  a  domanda  presentata  dall'impresa  all'Autorita'
competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa
ha sede. 
 
5.  La  domanda   deve   contenere   l'indicazione   dell'itinerario,
dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base
di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e
tutte  le  altre  indicazioni  utili  eventualmente  richieste  dalle
Autorita' competenti delle Parti contraenti. La domanda  deve  essere
corredata di una planimetria del percorso  proposto  con  indicazione
delle fermate e del chilometraggio. 
 
6. L'Autorita' competete di una delle Parti  contraenti  trasmette  a
quella dell'altra Parte le domande  ammesse  corredate  di  tutta  la
documentazione richiesta. 
 
7. Per tali domande approvate in sede di  Commissione  Mista  saranno
rilasciate  dalle  due  Parti  Contraenti   le   autorizzazione   che
consentono di eseguire il trasporto nel proprio territorio. 
 
8. Durante il trasporto,  a  bordo  dei  veicoli  adibiti  a  servizi
regolari  deve  trovarsi  l'originale  dell'autorizzazione,  o  copia
conforme della stessa rilasciata dall'Autorita' competente.