(Accordo - art. 7)
                               ART. 7 
 
1.  Agli  effetti  del  presente  Accordo,  e'  considerato  servizio
regolare di transito il trasporto  di  viaggiatori  in  partenza  dal
territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio
dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che  alcun
passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte. 
 
2. I servizi regolari di transito si effettuano  sulla  base  di  una
autorizzazione  rilasciata,  dall'  Autorita'  competente  del  Paese
attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa  domanda
tramite l'Autorita' del Paese di appartenenza.