(Accordo - art. 8)
                               ART. 8 
 
1. Per servizio a navetta  si  intende,  agli  effetti  del  presente
Accordo, il servizio organizzato al fine di trasportare per  ripetuti
viaggi dallo stesso luogo di partenza situato sul territorio  di  una
delle Parti contraenti ad uno stesso luogo di soggiorno (di vacanza o
di interesse  turistico)  situato  sul  territorio  dell'altra  Parte
Contraente viaggiatori preventivamente costituiti in  gruppi  per  la
durata del soggiorno previsto e per  riportare  ciascun  gruppo  allo
stesso luogo di partenza con un  ulteriore  viaggio  al  termine  del
periodo di soggiorno previsto. I  viaggiatori  che  hanno  effettuato
insieme il viaggio fino al  luogo  di  soggiorno  debbono  effettuare
insieme il viaggio di ritorno, salvo diverse intese tra le  Autorita'
competenti delle Parti Contraenti. 
 
2. Nel servizio a navetta il primo viaggio di ritorno e  l'ultimo  di
andata sono effettuati a vuoto.