(Accordo - art. 9)
                               ART. 9 
 
1. Per effettuare il servizio a navetta, di cui al precedente art. 8,
e' necessario ottenere l'autorizzazione  delle  Autorita'  competenti
delle Parti Contraenti. 
 
2. L' autorizzazione e' attribuita alle imprese sulla base di domanda
indirizzata all'Autorita' competente della Parte Contraente  sul  cui
territorio l'impresa ha sede. 
 
3. La domanda deve indicare la finalita' del servizio,  l'itinerario,
il numero dei viaggi le date dei  viaggi  stessi  e  tutte  le  altre
indicazioni richieste di comune accordo  dalle  Autorita'  competenti
delle Parti contraenti. 
 
4. L'Autorita' competente della Parte Contraente che ha  ricevuto  le
domande  trasmette  all'Autorita'  competente  dell'altra  Parte   le
domande ammesse, corredate dalla documentazione prescritta. 
 
5. L' Autorita' competente dell'altra Parte comunichera'  le  proprie
determinazioni per iscritto entro 30  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta. 
 
6.  Dopo  aver  ricevuto  il  parere  favorevole   dell'altra   Parte
Contraente  l'Autorita'  del  Paese  nel  quale  ha  sede   l'impresa
richiedente rilascia l'autorizzazione.