Art. 2.
  1.  Per   l'assegnazione  delle   farmacie  nei  concorsi   a  sedi
farmaceutiche, anche  se banditi anteriormente all'entrata  in vigore
della presente  legge, i  candidati risultati idonei,  entro sessanta
giorni,  sono  contemporaneamente  interpellati secondo  l'ordine  di
graduatoria.  L'indicazione espressa  da ciascun  candidato non  puo'
essere  modificata. Il  candidato  che non  indica,  entro il  quinto
giorno successivo a quello dell'interpello, la farmacia prescelta, e'
escluso dall'assegnazione. L'assegnazione  delle sedi avviene secondo
l'ordine previsto dalla graduatoria.
  2.  Le sedi  farmaceutiche  eventualmente  resesi disponibili  sono
assegnate secondo  l'ordine di  graduatoria agli altri  candidati cui
non e' stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 ottobre 1999
                               CIAMPI
                       D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto