Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 novembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Micheli, Ministro dei lavori pubblici Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione Russo Jervolino, Ministro dell'interno Bellillo, Ministro per gli affari regionali Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto