Art. 2

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 2 novembre 1999
                               CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Micheli, Ministro dei lavori pubblici
Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto