Art. 6.
                         Revisioni periodiche
  1. Gli apparecchi galleggianti  gonfiabili devono essere sottoposti
a controllo  ogni quattro anni  da parte  del fabbricante o  da ditta
dallo stesso autorizzata.
  2. Il  controllo verra'  certificato da apposita  targhetta adesiva
fustellata, incollata sull'apparecchio e  sulla sua custodia, recante
la data di controllo ed il nominativo della ditta che l'ha eseguito.
  3. Qualora per  il gonfiaggio siano usate bombole  di gas compresso
di tipo  non ricaricabile queste  devono essere sostituite  dopo nove
anni dalla data di carica.