Art. 7. Norme transitorie e finali 1. Gli apparecchi galleggianti gonfiabili conformi al decreto ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 338 del 13 dicembre 1977, possono continuare ad essere utilizzati a bordo delle unita' da diporto fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, per cattivo stato di conservazione. 2. E' abrogato il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1977. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 settembre 1999 Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1999 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 365