Art. 7.
                      Norme transitorie e finali
  1.  Gli  apparecchi  galleggianti gonfiabili  conformi  al  decreto
ministeriale  2 dicembre  1977, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana n.  338  del  13 dicembre  1977,  possono
continuare ad essere utilizzati a  bordo delle unita' da diporto fino
a quando  non si renda  necessaria la loro sostituzione,  per cattivo
stato di conservazione.
  2. E' abrogato il decreto  ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1977.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 29 settembre 1999
                                                    Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1999
  Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 365