Art. 10 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, determinato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, nonche' dell'articolo 8, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 275 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.