Art. 10 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo  5,  comma  5,
determinato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999  e  2000,
nonche' dell'articolo 8, stabilito nell'importo massimo di  lire  500
miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire  275  miliardi
per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario
1999, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per le politiche agricole. 
  2. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.