Art. 2 
                                Scopi 
 
  1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire  all'innovazione
ed  al  miglioramento  della  produzione   agricola,   nonche'   alla
predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura. 
  2. I  consorzi  possono  inoltre  compiere  operazioni  di  credito
agrario di esercizio  in  natura,  ai  sensi  dell'articolo  153  del
decreto  legislativo  1o  settembre  1993,   n.   385,   nonche'   di
anticipazione ai produttori  in  caso  di  conferimento  di  prodotti
agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a  societa'  i
cui  scopi  interessino  l'attivita'  consortile  o  promuoverne   la
costituzione. 
 
          Nota all'art. 2: 
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  153  del  decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n.  385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia): 
            "Art. 153 (Disposizioni relative a particolari operazioni
          di credito). - 1. Fino  all'emanazione  delle  disposizioni
          della  Banca  d'Italia  previste  dall'art.  38,  comma  2,
          continua ad applicarsi in  materia  la  disciplina  dettata
          dalle norme previgenti. 
            2. Le disposizioni disciplinanti le  cartelle  fondiarie,
          ancorche' abrogate,  continuano  a  essere  applicate  alle
          cartelle in  circolazione,  a  eccezione  delle  norme  che
          prevedono interventi della Banca d'Italia. 
            3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni
          di  credito  agrario  continuano  a  esercitarlo   con   le
          limitazioni   previste   nei    rispettivi    provvedimenti
          autorizzativi. 
            4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate
          le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927,  n.
          1509, convertito, con modificazioni, dalla legge  5  luglio
          1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio  1928,
          e   successive   modificazioni   e   integrazioni,    dette
          disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a
          esse fanno riferimento. 
            5. Fino  alla  stipulazione  delle  convenzioni  previste
          dall'art.  47  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
          vigenti in materia di  assegnazione  e  gestione  di  fondi
          pubblici di agevolazione creditizia".