Art. 3 
                  Esclusivita' della denominazione 
 
  1. L'uso della denominazione di consorzio  agrario,  seguita  dalla
specificazione territoriale, che deve essere almeno  provinciale,  e'
riservato esclusivamente alle societa' cooperative  disciplinate  dal
capo I della presente legge, iscritte nel registro prefettizio di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 3: 
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  14  dicembre
          1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione): 
            "Art. 13. - Nel registro prefettizio delle cooperative di
          cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto
          12  febbraio  1911,  n.   278,   oltre   alle   cooperative
          ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti: 
            a)  tutte  le  altre  cooperative  legalmente  costituite
          qualunque sia il loro oggetto; 
              b) (Omissis). 
            Il registro e' tenuto distintamente per sezioni a seconda
          della diversa natura ed attivita' degli enti, e cioe': 
              Sezione cooperazione di consumo; 
              Sezione cooperazione di produzione e lavoro; 
              Sezione cooperazione agricola; 
              Sezione cooperazione edilizia; 
              Sezione cooperazione di trasporto; 
              Sezione cooperazione della pesca; 
              Sezione cooperazione mista; 
              Sezione cooperazione sociale; 
            Sezione societa' di mutuo soccorso ed  enti  mutualistici
          di cui all'art. 2612 del codice civile. 
            Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista,
          le cooperative sociali  sono  iscritte  nella  sezione  cui
          direttamente afferisce l'attivita' da esse svolta".