Art. 3 Esclusivita' della denominazione 1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che deve essere almeno provinciale, e' riservato esclusivamente alle societa' cooperative disciplinate dal capo I della presente legge, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione): "Art. 13. - Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti: a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto; b) (Omissis). Il registro e' tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attivita' degli enti, e cioe': Sezione cooperazione di consumo; Sezione cooperazione di produzione e lavoro; Sezione cooperazione agricola; Sezione cooperazione edilizia; Sezione cooperazione di trasporto; Sezione cooperazione della pesca; Sezione cooperazione mista; Sezione cooperazione sociale; Sezione societa' di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2612 del codice civile. Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attivita' da esse svolta".